domenica, 7 dicembre 2025
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Data di pubblicazione: 05 dicembre 2025

Quesiti degli abbonati

 

TURNAZIONE E FLESSIBILITÀ

Si può concedere un orario differenziato in un'organizzazione del lavoro in turni?

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INDENNITÀ DI TURNAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE

Siamo un servizio di polizia locale di 5 unità; il Responsabile di servizio con un orario giornata e 4 agenti in turni (07.30-13.20 / 13.20-19.10).

La  responsabile del servizio personale ritiene che se durante il turno si partecipa ad un corso di aggiornamento professionale,  l'indennità di turno per quella giornata non è dovuta.

Gli ho risposto che non ritenevo corretto non corrispondere l'indennità considerato anche che l'agente prima di recarsi al corso svolge servizi di istituto quali la presenza alle scuole per gli alunni che attraversano la strada oltrechè il servizio di spunta al mercato o altre necessità di servizio.

La stessa  responsabile del servizio personale ribadiva che l'indennità non è dovura perchè   il corso di formazione non è turno.

Considerato che il  turno è comunque garantito per 11 ore consecutive, a prescindere dalle attività lavorative che si svolgono all'interno del turno, credo che debba essere riconosciuta la relativa indennità

Chiedo alla S.V. chiarimenti in merito, se ha un fondamento quanto sostenuto dalla responsabile del servizio personale.

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ACCERTAMENTI EX ARTT. 186 E 187 CDS

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- leggere la risposta al quesito di un abbonato sulle procedure operative di P.G.

- scaricare la modulistica in formato word.

 

RINOTIFICA DI VERBALE CDS

Buongiorno, vorrei porvi il seguente quesito:

- in data 16.04.2023 è stata rilevata una violazione dell'art. 142.7° comma C.d.S.;

- il 06.06.2023 è avvenuta la notifica del verbale tramite pec alla ditta risultata proprietaria a seguito di visura al terminale della M.C.T.C.;

- il 10.11.2025 è stata emessa ingiunzione di pagamento;

- il 18.11.2025 la ditta sopra citata ha inviato comunicazione allegando un atto di vendita dal quale risulta che il veicolo oggetto della violazione era stato venduto il 31.08.2020, quindi in data antecedente la violazione, chiedendo la rinotifca del verbale prodromico all'effettivo trasgressore;

- si fa presente che a seguito di verifica al terminale del P.R.A. risulta l’annotazione del passaggio di proprietà in data 31.08.2020, mentre nell'estratto cronologico del terminale M.C.T.C. l'inizio proprietà alla ditta acquirente decorre dal 26.04.2023.

La domanda è questa:

- si deve procedere al rinnovo della notificazione nei confronti dell'effettivo responsabile, considerato che il comma 2° dell'art. 386 del regolamento di esecuzione prescrive che può essere effettuato dal momento in cui si accerti l'identità e l'indirizzo dell'effettivo responsabile e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione? In questo caso lo scrivente Comando dovrebbe annullare l'ingiunzione di pagamento e procedere con la rinotifica all'effettivo trasgressore con annotazione che si è venuti a conoscenza del nominativo il 18.11.2025;

- oppure, considerato che la notifica del verbale prodromico è stata eseguita alla ditta risultante al terminale della M.C.T.C., l'ingiunzione di pagamento deve essere confermata?

- oltre alle due eventualità sopra descritte, a Vostro avviso c’è "un’altra strada da percorrere"?

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RICORSI CDS

Fermo restando il contenuto del comma 2 dell’art. 203 del vigente codice della strada relativamente ai ricorsi presentati al Prefetto per violazioni alle norme del codice della strada, ”il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso”, formulo il seguente quesito.

Sicuramente è il Responsabile dell’ufficio a dover trasmettere gli atti e le deduzioni tecniche ma, le deduzioni tecniche non sarebbe corretto che venissero istruite, redatte e circostanziate da parte dell’agente accertatore, ossia da colui che conosce tutte le vicende del verbale, ossia tutte le situazioni oggettive e soggettive che lo hanno portato a sanzionare? La domanda sorge dalla consuetudine (a mio modesto avviso scorretta anche dal punto di vista della legittimità del procedimento amministrativo) dove spesso succede che le controdeduzioni tecniche vengono redatte e firmate da soggetti terzi rispetto al verbalizzante. Ci sono circolari del Ministero dell’Interno o giurisprudenza che esaminano la questione?

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LAVORI STRADALI E INFORTUNIO A UN PEDONE

Nel caso di cantiere già terminato e chiuso, ove non è stato ripristinato a regola d'arte il manto stradale lasciando un dislivello che ha causato la caduta di un pedone, è possibile sanzionare l'impresa dei lavori (che ovviamente non vi opera più perchè il cantiere è gia stato terminato) ex art 21 cds? Se non possibile come si procede?

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INSERIMENTO IN S.D.I.

Recentemente è emerso, come da prassi consolidata negli anni, che il personale del Comando provvede a comunicare alla locale Questura le informazioni necessarie ai fini dell’inserimento nella banca dati SdI soltanto per i fatti costituenti reato e non anche relativamente per quelli legati ad altre violazioni accertate dalla Polizia Locale sul territorio (quali, ad esempio, la guida senza patente nella prima ipotesi di natura amministrativa, il fermo o sequestro amministrativo di veicolo a motore, ecc.).

Al riguardo, pertanto, ferma restando al momento l’impossibilità a livello nazionale per la Polizia Locale di accedere direttamente a tale banca dati in uso esclusivo alle Forze di Polizia contemplate nella Legge n. 121/1981, si chiede se effettivamente esistano disposizioni normative o anche circolari ministeriali che prevedano nel dettaglio quale tipologia di informazioni devono essere trasmesse dalla Polizia Locale alle Forze di Polizia ai fini dell’inserimento in SdI.

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MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI TURNI

Verificato che l’attuale calendarizzazione dei servizi del Comando programmata su cicli di sette settimane (con 4 domeniche lavorative su 7) non va ad assicurare pienamente l’efficace espletamento delle attività d’istituto, in quanto sulla base di tale programmazione risulta insufficiente il contingente di operatori impiegato in modo particolare nei turni festivi e festivi infrasettimanali, ad invarianza degli orari di lavoro attuali sarebbe necessario redistribuire meglio il personale turnista assegnato, costituito da complessive 200 unità, prevedendo cicli di sei settimane (con 2 domeniche lavorative su 6), sempre assicurando il giorno di riposo entro il settimo giorno lavorativo.

In questo senso, si chiede se prima di apportare tale modifica sia necessario rispettare l’art. 5, comma 3, del medesimo C.C.N.L. in cui è previsto che sono oggetto di confronto con i sindacati, tra le altre, anche “a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro … omissis … nonché l’articolazione in turni”.

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RECUPERO SPESE DI VEICOLO DA ROTTAMARE

Su segnalazione è stata rimossa ai sensi del D.M. n. 460/1999 un'autovettura, risultata in evidente stato di abbandono, in sosta su area pubblica. Da successive verifiche, è emerso che il proprietario del veicolo è deceduto nell'agosto 2021 e che i figli e i nipoti del de cuius avevano già formalmente rinunciato all'eredità. Ad oggi, risulta in vita una sorella novantacinquenne del de cuius che non ha mai rinunciato all'eredità ed anche sei pronipoti tutti però minorenni.

Al fine di recuperare le spese di rimozione, custodia e rottamazione del veicolo di proprietà del de cuius quali azioni occorre intraprendere, in che tempi e soprattutto nei confronti di quali soggetti?

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INDENNITÀ DI VIGILANZA

Nel corso degli ultimi tempi, sulla base delle certificazioni rilasciate dal medico competente è stato riscontrato in favore di diversi operatori del Comando un incremento delle esenzioni allo svolgimento dei normali servizi d’istituto, che inevitabilmente comporta la limitazione del loro impiego rispetto a coloro che hanno la piena idoneità a tutti i servizi.

In tal senso, pertanto, si chiede se nei confronti di tali operatori, pur in possesso della qualifica di ausiliario di P.S., ma esonerati, in via temporanea o definitiva, dal servizio esterno (con impiego esclusivo in ufficio) o da quello relativo alla sola viabilità o addirittura risultati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle attività di vigilanza, sulla base dell’attuale normativa vigente e degli Orientamenti ARAN sia legittimo attribuire la piena indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del C.C.N.L. del 06/07/1995, se invece tale indennità vada corrisposta soltanto in maniera ridotta (secondo periodo del citato disposto normativo) oppure infine la stessa non spetti affatto. 

CLICCA QUI per leggere la RISPOSTA, anche con il testo di PARERI dell'Aran e del Ministero dell'interno.

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