Procedura di accertamento infrazioni artt. 80 e 193 cds
Il nostro ente ha in uso da diversi anni un rilevatore automatico omologato delle infrazioni semaforiche. Letto il testo dell'art. 193 del Codice della Strada secondo le attuali recenti modifiche normative dello scorso anno, ai sensi del comma 4-ter, in combinato con il successivo 4-quater, risulterebbe fattibile-ammissibile, la notificazione, ovviamente per i soli veicoli oggetto di sanzione ex art. 146, comma 3, del Codice ("infrazione semaforica"), delle ulteriori sanzioni (se ricorrenti, ovviamente) di cui all'art. 193 e 80 del C.d.S., producendo (per l'infrazione ex art. 193 citata) successivo invito erx art. 180 del Codice nei confronti del proprietario veicolo. Tuttavia la circolare ministeriale del 20/12/2024 (pag. 54 circolare) indica espressamente che: "Si sottolinea, infine, che la procedura dettata dal comma 4-ter appare superata dall’applicazione delle nuove disposizioni introdotte nell’art. 201, comma 1-quinquies, secondo le quali le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate per l’accertamento di altre violazioni elencate nel comma 1-bis dello stesso art. 201, nel quale è ricompreso anche l’art. 193. Sull’argomento, si rimanda al commento dell’art. 201.". A pag. 57 delle medesima circolare si specifica appunto la non necessità di produrre-notificare invito ex art. 180 del C.d.s. per le infrazioni ex artt. 193 e 80 in questione in quanto "... per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689/81, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada... I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1- bis, se approvati od omologati per l’accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo sta circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice...".
Si chiede quindi conferma che quanto esposto sopra integri in via completo il procedimento amministrativo di rilevazione-accertamento-notifica, delle sanzioni ex artt. 80 e 193 del Codice o se si renda comunque necessario-opportuno provvedere comunque a notificare invito ex art. 180, co. 8° del C.d.S. nei confronti dei proprietari veicoli, con particolare riferimento all'eventuale sequestro amministrativo da operare per la mancata copertura assicurativa.
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