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Data di pubblicazione: 23 marzo 2023

Infungibile il Comandante della PL

Leccenews24
Puglia

Con una significativa sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce Lecce (Presidente Mangia; Estensore Vitucci), richiamando la normativa statale e regionale in materia, ha definito il ruolo del Corpo di Polizia municipale e la figura “infungibile” del suo comandante.

La vicenda giudiziaria è scaturita da un ricorso proposto dal Comandante Donato Zacheo contro le modifiche introdotte nel nuovo regolamento del Corpo con la soppressione di alcuni articoli che configuravano il Corpo come servizio autonomo e la infungibilità della figura del Comandante.

Zacheo, difeso dall’Avvocato Pietro Quinto, ha esposto che tali modifiche soppressive si ponevano in contrato con le definizioni contenute nella legge statale e regionale.

Il ricorso è nato dalla preoccupazione che la nuova formulazione del regolamento consentisse in qualsiasi tempo e a qualsivoglia Amministrazione di interferire sulla autonomia.

In questi termini il legale leccese, ha chiesto al Tar una pronuncia che facesse chiarezza sul merito della vicenda al fine di indirizzare comunque l’azione amministrativa.

Nella sentenza i Giudici amministrativi hanno evidenziato che «le modifiche regolamentari non possono incidere in ogni caso sullo “status” del Corpo, così come definito dalla legge statale e regionale.

In particolare, il “Via Rubichi” ha affermato che per espressa previsione del legislatore (legge n. 65/86) la polizia municipale ha una sua intangibile autonomia e“non può essere ricompresa in un’altra struttura o settore organizzativo del Comune”. L’autonomia si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene, con l’attribuzione in via ordinaria delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza ed il riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986). La L.R. pugliese (n. 37/11) definisce altresì la natura “specialistica” del suo Comandante, il quale non può essere destinato a funzioni e compiti diversi da quelli suoi propri» e non è soggetto a “rotazione”, come gli altri dirigenti.

 

Fonte: Leccenews24

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