Data di pubblicazione:
03 novembre 2008
Photored, Cassazione: non basta l'omologazione
Fonte:
Amantea
La Cassazione si legge nel comunicato stampa bacchetta un comune sulla collocazione dell'apparecchiatura e sulle modalità delle rilevazioni fotografiche semaforiche. Condanna, poi, il comune alla refusione delle spese e confermando la sentenza del Giudice di Pace.
"In tema di violazioni si legge nel comunicato - al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 201 cod. strada - introdotto dall'articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 - , le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono,
hanno l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell'articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l'omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia)".
In sostanza la Cassazione stabilisce che per garantire il funzionamento del photored serve la sua omologazione ma anche la presenza dei vigili urbani.
D'Agata chiede alle P.A. "di
farla finita con questi strumenti che servono solo per fare cassa annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati, perché riteniamo che la sicurezza stradale possa essere perseguita con più efficaci strumenti quale la messa in sicurezza delle strade nonché con campagne educative più persuasive specie nei confronti dei giovani".
"In tema di violazioni si legge nel comunicato - al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 201 cod. strada - introdotto dall'articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 - , le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono,
hanno l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell'articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l'omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia)".
In sostanza la Cassazione stabilisce che per garantire il funzionamento del photored serve la sua omologazione ma anche la presenza dei vigili urbani.
D'Agata chiede alle P.A. "di
farla finita con questi strumenti che servono solo per fare cassa annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati, perché riteniamo che la sicurezza stradale possa essere perseguita con più efficaci strumenti quale la messa in sicurezza delle strade nonché con campagne educative più persuasive specie nei confronti dei giovani".
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