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Data di pubblicazione: 06 febbraio 2007

Apparecchi da gioco

MODIFICATO IL DECRETO SUL N° MASSIMO DI APPARECCHI DA GIOCO

Con il Decreto del Ministero delle Finanze 18 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 2 febbraio 2007 e recante "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici" sono state introdotte le ennesime modifiche alla materia degli apparecchi da gioco.
Gli addetti ai lavori sanno che il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui al c.6 dell'art. 110 del TULPS, cioè quelli che consentono vincite in denaro e per i quali deve essere rilasciato un apposito nulla osta, che possono essere installati negli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, è disciplinato dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003.
Questo Decreto individua gli esercizi pubblici in genere ed i circoli privati, nonché i punti di raccolta assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 e dell'art.88 del T.U.L.P.S. sulla base del criterio della prevalenza (pur non fornendo alcun elemento per definirla) in:
a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi”, ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

Ebbene per ogni tipologia di esercizio il numero degli apparecchi che consentono vincite in denaro che possono essere installati varia in base alla superficie ed in base alla tipologia dell’esercizio stesso. Naturalmente maggiore è la superficie del locale e maggiore è la possibilità di installare apparecchi, così come per certi tipi di esercizi (sale giochi, sale scommesse) la possibilità di attivare questi particolari apparecchi è facilitata rispetto a bar o ristoranti.
Fatta questa debita premessa sui principi che hanno animato il Governo nel momento in cui è stato varato il Decreto Interdirettoriale 27.10.2003, si deve rammentare che l’art.1 c. 534 della legge 23.12.2005, n.266 ha introdotto una importantissima modifica all’art.86 del TULPS, prevedendo che “relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:…..c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.
Con questa disposizione è stata data la possibilità di installare gli apparecchi di cui al c.6 e 7 del TULPS anche negli esercizi commerciali o in aree aperte al pubblico previa licenza o Dia, ma non è stato chiarito con quali limiti e condizioni.
Per assurdo in una piccola profumeria o in un negozio di “caccia e pesca” potrebbero essere installati 8 o 9 apparecchi di cui al c.6 e non esisterebbero vincoli legislativi (a parte eventuali regolamentazioni comunali), come invece sono previsti per i pubblici esercizi e circoli privati.
I comuni italiani è da più di un anno che aspettano chiarimenti per questa ennesima “dimenticanza” e cosa fa il Ministero delle Finanze? Fa uscire un nuovo decreto (appunto il Decreto 18.01.2007) che modifica il Decreto Interdirettoriale del 27.10.2003 per andare a individuare meglio il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Per farla breve se prima in ciascuna sala pubblica da gioco era installabile un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6 ogni 10 metri quadrati di superficie del locale, ora il rapporto è un apparecchio c.6 o c.7 ogni 5 metri di superficie.
Se si vuole andare nel dettaglio solo per rigore di cronaca si può dire che :
- in ciascun punto di vendita classificato come “agenzia di scommessa” avente come attivita' principale la commercializzazione di giochi pubblici e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi; nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati e' comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi;
- in ciascun punto di vendita classificato come “sala destinata al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29” e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi; nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati e' comunque possibile
installare fino a 30 apparecchi;
- in ciascun punto di vendita classificabile “sala pubblica da gioco” ovvero locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non puo' comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.


Tutto questo per facilitare meglio l’installazione di apparecchi da gioco sui quali lo Stato ha un forte interesse ad incassare, ma come al solito il “buco” che si era creato con la scorsa Finanziaria che prevedeva l’installazione degli apparecchi in questione anche negli esercizi commerciali e che ha creato tanti problemi ai Comuni non è stato chiuso.
Purtroppo si è persa un’occasione per fare chiarezza.

Maurizio Marani


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