Data di pubblicazione:
19 marzo 2007
Parcheggio: se furto auto, gestore responsabile
Fonte:
Il Sole 24 ore
Il gestore del parcheggio paga per il furto d'auto
- di Marco Bellinazzo
Il gestore di un parcheggio è responsabile per il furto del veicolo preso in custodia o per gli eventuali danni a esso arrecati. L'eventuale clausola con la quale si esclude questo tipo di responsabilità ha infatti carattere "vessatorio", e in quanto tale è inefficace a meno che non sia stata approvata «specificamente per iscritto». Ora, dato il modo «rapidissimo» in cui si conclude di solito il contratto di parcheggio, è legittimo ritenere che nell'automobilista-utente sorga il legittimo affidamento che nell'offerta della prestazione di parcheggio sia compresa la custodia.
La Corte di cassazione - con la sentenza n, 5837, depositata il 13 marzo - torna sul tema degli obblighi dei gestori di aree di parcheggio e sulle derivanti responsabilità precisando principi già espressi in precedenti pronunce del 2002 (n. 16079) e del 2004 (n. 3863).
Più in generale - afferma la Suprema corte - in caso di danni o furti di mezzi custoditi in un parcheggio privato, nonostante l'esposizione di cartelli che sollevano il gestore da ogni responsabilità, i clienti hanno diritto a un risarcimento.
«L'offerta di prestazione del parcheggio - è il ragionamento della Terza sezione civile, che ha rigettato il ricorso del titolare di un garage condannato dalla Corte d'appello di Bari al risarcimento per oltre 7mila euro a un cliente al quale era stato rubato l'automezzo - cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio che escludano un obbligo di custodia».
Fonte:
Il Sole 24 ore.it
- di Marco Bellinazzo
Il gestore di un parcheggio è responsabile per il furto del veicolo preso in custodia o per gli eventuali danni a esso arrecati. L'eventuale clausola con la quale si esclude questo tipo di responsabilità ha infatti carattere "vessatorio", e in quanto tale è inefficace a meno che non sia stata approvata «specificamente per iscritto». Ora, dato il modo «rapidissimo» in cui si conclude di solito il contratto di parcheggio, è legittimo ritenere che nell'automobilista-utente sorga il legittimo affidamento che nell'offerta della prestazione di parcheggio sia compresa la custodia.
La Corte di cassazione - con la sentenza n, 5837, depositata il 13 marzo - torna sul tema degli obblighi dei gestori di aree di parcheggio e sulle derivanti responsabilità precisando principi già espressi in precedenti pronunce del 2002 (n. 16079) e del 2004 (n. 3863).
Più in generale - afferma la Suprema corte - in caso di danni o furti di mezzi custoditi in un parcheggio privato, nonostante l'esposizione di cartelli che sollevano il gestore da ogni responsabilità, i clienti hanno diritto a un risarcimento.
«L'offerta di prestazione del parcheggio - è il ragionamento della Terza sezione civile, che ha rigettato il ricorso del titolare di un garage condannato dalla Corte d'appello di Bari al risarcimento per oltre 7mila euro a un cliente al quale era stato rubato l'automezzo - cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio che escludano un obbligo di custodia».
Fonte:
Il Sole 24 ore.it
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