Data di pubblicazione:
11 luglio 2005
Bari. Autovelox bocciato dal giudice
Fonte:
La Gazzetta del Mezzogiorno
Regione:
Piemonte
Il giudice di pace boccia l'autovelox. Nel bel mezzo di una materia costellata di sigle, sentenze e circolari ministeriali che sembrava aver sgombrato ogni dubbio, arriva una decisione destinata a spiazzare un po' tutti. E che a Bari potrebbe trovare larga applicazione. Con un provvedimento depositato qualche giorno fa, l'avv. Giuseppe Frugis (autore della prima sentenza contro i fermi amministrativi della Sesit) ha dichiarato l'obbligo della taratura degli apparecchi di rilevamento annullando una multa contestata dalla Polizia municipale (il Comune non si è preoccupato di «difendersi» nel giudizio). A qualche addetto ai lavori, comandante di polizia municipale compreso, la notizia potrebbe far sorridere perchè dalla parte dei «tecno vigili» si schiera una legge (il nuovo codice della strada) già «bocciata» due volte dalla Corte costituzionale, una giurisprudenza contraddittoria ed, infine, una circolare del Ministero dell'Interno che definire «salomonica» è dir poco. Qual è il succo della decisione? Il giudice Frugis fa un ragionamento: è vero che la legge ha ridotto le possibilità di contestazione immediata (per essere chiari la multa su strada), è vero che la tecnologia ha fatto passi da gigante nel settore, ma è pur vero che il cittadino - fino a prova contraria - ha diritto a difendersi. Da qui il dubbio: come è possibile contestare la rilevazione di un apparecchio che non è tarato o che è «controllato» dal suo fabbricante? E qui spunta il primo quesito: c'è una legge, datata 1991, che prevede l'obbligo di taratura per tutti gli strumenti di misurazione. Tale principio, secondo una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, non riguarderebbe i misuratori di velocità. Diversamente, invece, una norma «Uni 30012» sancisce la taratura degli apparecchi di misurazione ma allo stesso tempo consente al costruttore - dotato di una specifica certificazione - di rilasciare l'attestato. Dulcis in fundo, e a scanso di equivoci, il dicastero di Lunardi per evitare contraddizioni chiarisce subito che le norme «Uni» pur essendo definite «norme», perchè vengano applicate necessitano di provvedimenti legislativi. In caso contrario, fa fede il codice della strada, a sua volta non molto chiaro in proposito. Della serie vale di tutto e il contrario di tutto. A tutto ciò si aggiunga che il Ministero dell'Interno, con una circolare diffusa il 30 giugno 2005, ha chiarito che per l'uso dell'autovelox (con la presenza della pattuglia) non serve alcuna verifica particolare perchè le apparecchiature sono dotate di autodiagnosi. Mentre, per le altre, di più recente approvazione (o anche quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005), per le quali è previsto l'uso automatico, la verifica va fatta almeno annualmente ad opera del costruttore. Insomma, il paradosso è che ci si trova di fronte a un controllore che, a sua volta, riveste il ruolo di controllato. Basti pensare, ad esempio, all'uso automatico dei cosiddetti «Photored» (quelli più recenti hanno cambiato sigla) da cui il noleggiatore-costruttore trae profitti proprio dal numero di multe elevate. Non ci sono dubbi, in quel caso, che le verifiche saranno sempre positive. A Bari c'è un esempio al Comune di Valenzano che macina migliaia di verbali grazie a nuove apparecchiature (non Photored) installate in via Fanelli e già oggetto di qualche ricorso. Il giudice Frugis, quindi, da un lato pone la pubblica amministrazione, dall'altro il cittadino. Poichè la misurazione della velocità è un «accertamento irripetibile», è opportuno che l'uso delle apparecchiatura senza la presenza degli agenti «sia il risultato non solo di una procedura rigorosa, trasparente e controllabile - è scritto in sentenza - ma anche il frutto di un accertamento operato da una apparecchiatura elettronica ad alta affidabilità tecnica che non possa essere messa in alcun modo in discussione». E non è certo una garanzia - fermo restando la buona fede - la verifica del costruttore, quindi sarebbe quanto meno opportuno una certificazione di un soggetto terzo. E qui si ritorna alla vecchia legge del 1991 che prevede i centri Sit «che a tutt'oggi non sono operativi» precisa Frugis. Naturalmente una multa non è uguale all'altra, inutile leccarsi le dita e pensare di auto «assolversi» da eventuali infrazioni. La soluzione, quindi, è quella di prestare più attenzione.
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