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Data di pubblicazione: 16 dicembre 2009

Impugnativa della Legge Quadro del FVG: chiarimenti

Uff. Stampa
Friuli-Venezia Giulia
Oggetto:
COMUNICATO
SU IMPUGNATIVA LEGGE SICUREZZA.
NORMA SUL PART – TIME.
Lo scrivente Raggruppamento Sindacale, sollecitato dalle numerose richieste provenienti dagli
iscritti Siapol, ritiene necessario fornire alcune informazioni in ordine alla impugnativa presso la Corte Costituzionale della legge regionale 9/2009 "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale".
Con ricorso per legittimità costituzionale del 2 luglio 2009, n. 46 (pubblicato sulla G.U. – 1° serie speciale – Corte Costituzionale, n. 35 del 2 settembre 2009), il Governo ha impugnato alcune norme della legge regionale 9/2009 in quanto la Regione avrebbe ecceduto dalla propria competenza.
La legge,se non già a disposizione, è facilmente reperibile sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.fvg.it).
Le norme impugnate sono le seguenti:
articolo 2, comma 1, lett. h);
articolo 5, comma 1;
articolo 8, comma 6;
articolo 10;
articolo 15, comma 1;
articolo 18, commi 1 e 4.
Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e quindi le ricadute sul personale,
interessa l'impugnativa dell'articolo 10 che pare utile riportare per esteso:

"1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuita' operativa.

2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori.

3. I Comuni nei quali non e' istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.

4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.

5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneita':

a) previsione di almeno una unita' operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu' vicina;

b) svolgimento delle attivita' di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:

1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unita': almeno sei ore medie di servizio giornaliero;

2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unita': almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;

3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unita': almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio;

4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unita': orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio;

c) svolgimento delle attivita' di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all'utilizzo dell'abito civile.

6. Le Province disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneita' una unita' operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti.

7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.

8. La determinazione delle unita' operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto."

Particolare attenzione bisogna porre sul comma 7 dell'articolo 10 che prevede l'esclusione del rapporto di lavoro part-time, da leggersi coordinato con il comma 8 dell'articolo 26. Quest'ultimo prevede che chi già gode del rapporto di lavoro part-time debba rientrare a tempo pieno, entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 9/2009.
Con il presente comunicato
si vuole ricordare che una norma impugnata è comunque in vigore sinché la Corte costituzionale non la dichiari illegittima.
Quindi ad oggi gli articoli 10 e 26 della legge regionale 9/2009 risultano applicabili.

Va però sottolineato che se la Corte costituzionale dovesse dichiarare illegittimo l'articolo 10, i rapporti di lavoro part-time per la polizia locale sarebbero nuovamente possibili, in quanto si tornerebbe al regime precedente alla legge regionale 9/2009.
Pertanto, visto che l'articolo 26 prevede che il rientro dal part-time debba avvenire entro due anni dall'emanazione della legge,
essendo inoltre
pendente un ricorso,
appare prematuro che le Amministrazioni comunali richiedano l'immediata trasformazione del part-time in tempo pieno. Infatti, se la Corte costituzionale dovesse dichiarare illegittimo l'articolo 10, chi oggi gode del part-time avrebbe l'immediato diritto di vedersi nuovamente riconosciuta tale articolazione di orario.
Si consiglia pertanto di far presente quanto sin qui detto, allorché le Amministrazioni comunali facessero pressioni per un immediato rientro dal part-time.
Si ribadisce che i Comuni hanno due anni di tempo per adeguarsi alla legge regionale 9/2009 e quindi possono attendere la sentenza della Corte Costituzionale prima di procedere.
Va da sé che lo scrivente Raggruppamento Sindacale è a disposizione degli iscritti per eventuali problematiche riguardanti il rientro dal part-time in applicazione della legge regionale 9/2009.
Con i nostri migliori saluti



IL COORDINAMENTO


Referenti:
Giorgio Fortunat 346/6693364
Beppino Michele Fabris 346/6693365
Riccardo Robotti 346/6693359
Ottavia Mondolo 347/9337613



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