Data di pubblicazione:
28 ottobre 2008
Nuova disciplina dei permessi
Fonte:
SULPM
Il Decreto Legge 25.6.2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in L. 133/2008, all'art. 71 ha apportato alcune modifiche di rilievo alla gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, in particolare per quanto riguarda le assenze per malattia ed il relativo trattamento economico (da applicare a decorrere dal 25.6.2008).
"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (.) nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio".
La circolare del Ministro n. 8/2008, per dare risposta a numerosi quesiti, è intervenuta anche in materia di assenze dovute a visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici effettuati dai dipendenti pubblici.
La circolare ha innanzitutto elencato gli istituti (elenco da ritenersi quindi esaustivo) cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione delle assenze per visite specialistiche, esami diagnostici o terapie, individuando:
Ø i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto;
Ø i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto;
Ø l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti;
Ø gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti;
Ø le ferie.
La circolare, disponendo che il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, ad esempio la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione),
ha chiarito che, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008,
se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici viene imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto riguarda la decurtazione retributiva sia per quanto concerne le modalità di certificazione (struttura pubblica o medico del S.S.N.).
Le attuali disposizioni consentivano, per effettuare visite specialistiche o terapie, la possibilità di assentarsi anche solo per una frazione della giornata lavorativa
(la c.d. malattia ad ore), si comunica che l'Ufficio scrivente provvederà, per ciascun dipendente, a sommare le ore imputate a tale fattispecie nel periodo 25.6.2008 - 31.10.2008, e all'eventuale raggiungimento delle ore (durata media di giornata per turno standard ) ovvero multipli di h. 6 sarà applicata la corrispondente decurtazione retributiva.
Si dispone inoltre che, ai sensi della suddetta Circolare 8/2008,
a decorrere dal 1° Novembre 2008, le assenze per visite mediche visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici potranno essere giustificate
esclusivamente mediante uno dei seguenti istituti (a scelta del dipendente):
Ø permessi brevi, soggetti a recupero, purchè l'assenza sia inferiore alla metà dell'orario di giornata, per un massimo di 36 ore annue ai sensi del vigente CCNL comparto Autonomie locali;
Ø permessi per documentati motivi personali, ai sensi dell'art. 19 CCNL 1995, nella misura di 3 giorni all'anno (al momento restano ferme sia la possibilità, derivante da prassi ormai consolidata, di fruizione di tali permessi anche ad ore, sia l'attuale tetto per i dipendenti con turno standard , ma il nuovo CCNL potrebbe disporre diversamente);
Ø giornata
intera di malattia (soggetta a decurtazione retribuitiva), da giustificare mediante certificato del proprio medico curante convenzionato con il S.S.N., ovvero mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria
pubblica attestante l'effettuazione della visita o degli accertamenti.
Qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre,
unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da
una struttura pubblica o da un
medico convenzionato con il S.S.N.
La circolare 8/2008 stabilisce infine che, qualora l'assenza per visite specialistiche, cure o esami diagnostici venga imputata a malattia,
"l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza
a seguito della comunicazione del dipendente
deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle "esigenze funzionali ed organizzative" di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi."
Si ritiene che nella definizione della circolare 8/2008 "altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti" possano rientrare, ad esempio, gli
accertamenti prenatali previsti dal D.lgs. 151/2001 (testo unico maternità). Per tale fattispecie resta dunque immutata l'attuale disciplina, che prevede per le lavoratrici gestanti il diritto a fruire di permessi retribuiti (quindi non soggetti a recupero) per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro, da giustificare mediante documentazione attestante
la data e l'orario di effettuazione degli esami.
INDISPOSIZIONE
Attuale regolamentazione interna (non espressamente prevista da alcuna normativa vigente):
Qualora un dipendente manifesti durante l'orario di servizio sintomi di malattia, o comunque di indisposizione fisica, il dirigente potrà, valutate le circostanze, autorizzarlo a lasciare il lavoro. Se l'affezione si risolve in quella giornata, e il dipendente torna regolarmente al lavoro il giorno successivo, l'orario mancante al raggiungimento del dovuto viene "coperto" con il giustificativo "indisposizione" e il dipendente non è tenuto a presentare alcuna certificazione medica.
Se invece l'assenza si protrae per uno o più giorni successivi, il dipendente dovrà presentare il certificato medico per i giorni successivi a quello in cui ha lasciato il servizio
A decorrere dal 1° Novembre 2008 il dipendente che durante l'orario di servizio manifesti sintomi di malattia, o comunque di indisposizione fisica, e che, non essendo in condizioni di completare l'orario dovuto, decida di abbandonare anticipatamente il servizio, potrà, a propria scelta:
- imputare l'uscita anticipata come permesso a recupero di plus orario o straordinario già maturato, ovvero a recupero banca ore;
- utilizzare un permesso breve, soggetto a recupero, purchè l'assenza sia inferiore alla metà dell'orario di giornata (per un massimo di 36 ore annue);
- utilizzare un permesso per motivi personali ex art. 19 CCNL 1995 (al momento restano ferme sia la possibilità, derivante da prassi ormai consolidata, di fruizione di tali permessi anche ad ore);
- presentare un certificato medico di malattia, che
dovrà coprire l'intera giornata (e ovviamente quelle successive eventualmente necessarie, come da prognosi del medico, se il malessere non dovesse risolversi in quello stesso giorno), con
applicazione della corrispondente decurtazione retributiva. In tal caso, tuttavia, la frazione di orario prestata prima dell'abbandono anticipato dal servizio sarà riconosciuta come plus orario.
"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (.) nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio".
La circolare del Ministro n. 8/2008, per dare risposta a numerosi quesiti, è intervenuta anche in materia di assenze dovute a visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici effettuati dai dipendenti pubblici.
La circolare ha innanzitutto elencato gli istituti (elenco da ritenersi quindi esaustivo) cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione delle assenze per visite specialistiche, esami diagnostici o terapie, individuando:
Ø i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto;
Ø i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto;
Ø l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti;
Ø gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti;
Ø le ferie.
La circolare, disponendo che il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, ad esempio la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione),
ha chiarito che, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008,
se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici viene imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto riguarda la decurtazione retributiva sia per quanto concerne le modalità di certificazione (struttura pubblica o medico del S.S.N.).
Le attuali disposizioni consentivano, per effettuare visite specialistiche o terapie, la possibilità di assentarsi anche solo per una frazione della giornata lavorativa
(la c.d. malattia ad ore), si comunica che l'Ufficio scrivente provvederà, per ciascun dipendente, a sommare le ore imputate a tale fattispecie nel periodo 25.6.2008 - 31.10.2008, e all'eventuale raggiungimento delle ore (durata media di giornata per turno standard ) ovvero multipli di h. 6 sarà applicata la corrispondente decurtazione retributiva.
Si dispone inoltre che, ai sensi della suddetta Circolare 8/2008,
a decorrere dal 1° Novembre 2008, le assenze per visite mediche visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici potranno essere giustificate
esclusivamente mediante uno dei seguenti istituti (a scelta del dipendente):
Ø permessi brevi, soggetti a recupero, purchè l'assenza sia inferiore alla metà dell'orario di giornata, per un massimo di 36 ore annue ai sensi del vigente CCNL comparto Autonomie locali;
Ø permessi per documentati motivi personali, ai sensi dell'art. 19 CCNL 1995, nella misura di 3 giorni all'anno (al momento restano ferme sia la possibilità, derivante da prassi ormai consolidata, di fruizione di tali permessi anche ad ore, sia l'attuale tetto per i dipendenti con turno standard , ma il nuovo CCNL potrebbe disporre diversamente);
Ø giornata
intera di malattia (soggetta a decurtazione retribuitiva), da giustificare mediante certificato del proprio medico curante convenzionato con il S.S.N., ovvero mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria
pubblica attestante l'effettuazione della visita o degli accertamenti.
Qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre,
unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da
una struttura pubblica o da un
medico convenzionato con il S.S.N.
La circolare 8/2008 stabilisce infine che, qualora l'assenza per visite specialistiche, cure o esami diagnostici venga imputata a malattia,
"l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza
a seguito della comunicazione del dipendente
deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle "esigenze funzionali ed organizzative" di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi."
Si ritiene che nella definizione della circolare 8/2008 "altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti" possano rientrare, ad esempio, gli
accertamenti prenatali previsti dal D.lgs. 151/2001 (testo unico maternità). Per tale fattispecie resta dunque immutata l'attuale disciplina, che prevede per le lavoratrici gestanti il diritto a fruire di permessi retribuiti (quindi non soggetti a recupero) per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro, da giustificare mediante documentazione attestante
la data e l'orario di effettuazione degli esami.
INDISPOSIZIONE
Attuale regolamentazione interna (non espressamente prevista da alcuna normativa vigente):
Qualora un dipendente manifesti durante l'orario di servizio sintomi di malattia, o comunque di indisposizione fisica, il dirigente potrà, valutate le circostanze, autorizzarlo a lasciare il lavoro. Se l'affezione si risolve in quella giornata, e il dipendente torna regolarmente al lavoro il giorno successivo, l'orario mancante al raggiungimento del dovuto viene "coperto" con il giustificativo "indisposizione" e il dipendente non è tenuto a presentare alcuna certificazione medica.
Se invece l'assenza si protrae per uno o più giorni successivi, il dipendente dovrà presentare il certificato medico per i giorni successivi a quello in cui ha lasciato il servizio
A decorrere dal 1° Novembre 2008 il dipendente che durante l'orario di servizio manifesti sintomi di malattia, o comunque di indisposizione fisica, e che, non essendo in condizioni di completare l'orario dovuto, decida di abbandonare anticipatamente il servizio, potrà, a propria scelta:
- imputare l'uscita anticipata come permesso a recupero di plus orario o straordinario già maturato, ovvero a recupero banca ore;
- utilizzare un permesso breve, soggetto a recupero, purchè l'assenza sia inferiore alla metà dell'orario di giornata (per un massimo di 36 ore annue);
- utilizzare un permesso per motivi personali ex art. 19 CCNL 1995 (al momento restano ferme sia la possibilità, derivante da prassi ormai consolidata, di fruizione di tali permessi anche ad ore);
- presentare un certificato medico di malattia, che
dovrà coprire l'intera giornata (e ovviamente quelle successive eventualmente necessarie, come da prognosi del medico, se il malessere non dovesse risolversi in quello stesso giorno), con
applicazione della corrispondente decurtazione retributiva. In tal caso, tuttavia, la frazione di orario prestata prima dell'abbandono anticipato dal servizio sarà riconosciuta come plus orario.
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