Data di pubblicazione:
19 febbraio 2007
Anche gli obiettori possono diventare vigili
Fonte:
Milano Finanza
Regione:
Sicilia
Tar Toscana, II^ Sezione, Sentenza 15.1.2007 n° 8
Gli obiettori di coscienza, che hanno prestato servizio civile, possono legittimamente partecipare ai concorsi di Polizia Municipale e svolgerne le relative funzioni, in quanto, di per se, le stesse non rientrano tra quelle che comportano l’uso di armi.
E’ questa la decisone del TAR Toscana Firenze, sez. II, che con la sentenza n. 8 del 15 gennaio 2007, ha accolto il ricorso di un candidato che si era visto escludere da un concorso di agente di polizia municipale, con la motivazione che avendo prestato servizio civile come obiettore di coscienza, sarebbe connotato da un impedimento al porto ed all’uso dell’arma in dotazione della Polizia Municipale, difettando di uno dei requisiti del bando di concorso.
Com’è noto l’art. 15 della legge 8.7.1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli obiettori) “di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi”.
Orbene, secondo il collegio, che ha richiamato analogo indirizzo (C.G.A. 12.6.2003 n. 240 e parere C.d.S., III, 25.3.2003 n. 964, la suddetta preclusione “non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione nella Polizia Municipale comunale, poiché, ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5, il personale di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di pubblica sicurezza e, pertanto ammesso all’uso delle armi soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza”; conferimento subordinato all’accertamento del possesso di specifici requisiti, indicati nel medesimo art. 5, il cui difetto comporta la perdita della suddetta qualità da disporsi sempre con apposito provvedimento del Prefetto.
Pertanto, conclude il TAR, costituendo lo status di agente di pubblica sicurezza una prerogativa accessoria ed eventuale, l’arma non è in ordinaria “dotazione obbligatoria” a tutti gli agenti di Polizia Municipale, ma solo di quelli in possesso della qualità suddetta, e dunque, gli obiettori di coscienza, potranno legittimamente concorrere ai bandi nel Corpo della Polizia Municipale ed eventualmente esercitarne le funzioni, non dotati dell’arma, ma potendo effettuare servizi ordinari che non comportano l’uso delle armi, quali servizi di viabilità, rilievo di incidenti stradali ecc.
Fonte:
Milano Finanza
Gli obiettori di coscienza, che hanno prestato servizio civile, possono legittimamente partecipare ai concorsi di Polizia Municipale e svolgerne le relative funzioni, in quanto, di per se, le stesse non rientrano tra quelle che comportano l’uso di armi.
E’ questa la decisone del TAR Toscana Firenze, sez. II, che con la sentenza n. 8 del 15 gennaio 2007, ha accolto il ricorso di un candidato che si era visto escludere da un concorso di agente di polizia municipale, con la motivazione che avendo prestato servizio civile come obiettore di coscienza, sarebbe connotato da un impedimento al porto ed all’uso dell’arma in dotazione della Polizia Municipale, difettando di uno dei requisiti del bando di concorso.
Com’è noto l’art. 15 della legge 8.7.1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli obiettori) “di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi”.
Orbene, secondo il collegio, che ha richiamato analogo indirizzo (C.G.A. 12.6.2003 n. 240 e parere C.d.S., III, 25.3.2003 n. 964, la suddetta preclusione “non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione nella Polizia Municipale comunale, poiché, ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5, il personale di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di pubblica sicurezza e, pertanto ammesso all’uso delle armi soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza”; conferimento subordinato all’accertamento del possesso di specifici requisiti, indicati nel medesimo art. 5, il cui difetto comporta la perdita della suddetta qualità da disporsi sempre con apposito provvedimento del Prefetto.
Pertanto, conclude il TAR, costituendo lo status di agente di pubblica sicurezza una prerogativa accessoria ed eventuale, l’arma non è in ordinaria “dotazione obbligatoria” a tutti gli agenti di Polizia Municipale, ma solo di quelli in possesso della qualità suddetta, e dunque, gli obiettori di coscienza, potranno legittimamente concorrere ai bandi nel Corpo della Polizia Municipale ed eventualmente esercitarne le funzioni, non dotati dell’arma, ma potendo effettuare servizi ordinari che non comportano l’uso delle armi, quali servizi di viabilità, rilievo di incidenti stradali ecc.
Fonte:
Milano Finanza
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