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Data di pubblicazione: 07 April 2011

Ordinanze antiprostituzione

PoliziaMunicipale.it
QUESITO DI UN ABBONATO
Il Comando di appartenenza ha predisposto una ordinanza di contrasto all'esercizio della prostituzione. Atteso che la sanzioni amministrative applicate a chi "esercita" non sortiscono (ovviamente), per la caratteristica dei soggetti destinatari della sanzione, si chiede se è possibile procedere al sequestro del denaro derivante dalla "prestazione", rifacendosi all'articolo 20 c. 4 della L. 689/81.
In caso negativo, si chiede di conoscere se il sequestro di tali proventi possa essere legittimamente contemplato all'interno dell'Ordinanza Sindacale di sicurezza urbana emessa a contrasto dell'attività di prostituzione.
Qualora fosse ammesso il sequestro, quale è la corretta modalità di custodia delle somme di denaro sequestrate?




Come demo del servizio riservato agli abbonati, si pubblica la risposta di Ufficiostudi.

RISPOSTA
La possibilità di procedere al sequestro del denaro derivante dall'attività di prostituzione su strada, qualora essa venga vietata con l'adozione di una specifica ordinanza sindacale è teoricamente possibile secondo i dettami della Legge 689/1981. Bisogna però porre attenzione su quali presupposti si fonda l'applicazione di tale sanzione accessoria e con quale procedura viene eseguita. A mio parere il presupposto giuridico per operare al sequestro è data dal comma 3 (e non 4) dell'art. 20 della 689/81 rubricato "Sanzioni amministrative accessorie" che prevede che

Le autorità (amministrative) stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono
disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
Occorre ricordare che per "prodotto" dell'illecito bisogna intendere il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato. Pertanto se il denaro è stato acquisito mediante l'attività illecita di prostituzione esso può in senso estensivo essere considerato, dal punto di vista della persona dedita al meretricio, il prodotto dell'illecito.
Essendo quindi prevista come obbligatoria la confisca del denaro guadagnato dalla prostituta e divenuto così prodotto dell'illecito, in fase di accertamento bisognerà procedere al sequestro amministrativo dello stesso operando, nei modi previsti dall'art. 13 c.2 "Atti di accertamento" che a sua volta fa riferimento al sequestro penale previsto dal codice di procedura penale.
Occorre però, nell'atto di accertamento, evidenziare come il denaro sia di effettivamente già passato di mano tra il cliente e la prostituta, e sia quindi di fatto provato che al momento del sequestro lo stesso appartenga già alla donna. Infatti uno dei presupposti per la confisca e che le cose confiscate appartengano all'autore dell'illecito amministrativo di fatto sanzionato. Trattandosi di sequestro di denaro lo stesso andrà depositato su di un conto corrente postale infruttifero intestato all'interessata, in attesa della ordinanza di confisca che avverrà con l'ordinanza ingiunzione emessa dal Sindaco nella persona del Dirigente o Responsabile del servizio.

Non pare invece applicabile la confisca eseguita ai sensi dell'ex comma 4, ora diventato comma 5 con l'inserimento del nuovo comma 4 avvenuto con il comma 1 dell'art. 9, D.L. 12 novembre 2010, n. 187.
L'attuale comma 5 prevede che
è disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Infatti a mio giudizio è ben vero che nel "contratto di meretricio" avviene un'attività di alienazione del denaro, ma ciò che di fatto le ordinanze anti prostituzione vietano è l'attività di meretricio in senso ampio, basando il divieto su dei presupposti di sicurezza urbana, e non sul semplice passaggio di denaro, alienato come corrispettivo della prestazione sessuale erogata.
Infine non ritengo legittimo prevedere il sequestro delle somme di denaro guadagnate con il meretricio, all'interno delle singole ordinanze. Infatti la previsione esplicita del sequestro finalizzato alla confisca delle somme di denaro costituirebbe l'inserimento nella previsione normativa di una sanzione amministrativa accessoria.
Tale facoltà non è però data dalla legge ai Sindaci che possono adottare le ordinanze in materia di sicurezza urbana, il cui mancato rispetto deve essere sanzionato in ossequio all'art 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
Lo stesso prevede unicamente che
1
. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
Inoltre la modifica dell'Art 16 c 2 della legge 689/81, operata dall'art 6 bis del decreto sulla sicurezza urbana ha introdotto all'interno dei predetti limiti un diverso importo del pagamento in
misura ridotta in deroga a quanto previsto dall'art 16 c 1 dello stesso articolo che prevedeva la facoltà per gli obbligati di pagare una somma pari al doppio del minimo o se più favorevole al terzo del massimo della sanzione edittale.
Non è però prevista da alcuna norma di legge la possibilità di sanzionare il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza urbana, oltre che con le suindicate sanzioni amministrative pecuniarie così determinate, anche con delle sanzioni amministrative accessorie autonomamente previste nelle singole ordinanze. L'inserimento esplicito della sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca delle somme di denaro guadagnate con l'attività di meretricio renderebbe, a mio avvio, illegittima l'intera ordinanza.

Stefano Manina


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