Indennità di vigilanza
QUESITO DI UN ABBONATO
Nel corso degli ultimi tempi, sulla base delle certificazioni rilasciate dal medico competente è stato riscontrato in favore di diversi operatori del Comando un incremento delle esenzioni allo svolgimento dei normali servizi d’istituto, che inevitabilmente comporta la limitazione del loro impiego rispetto a coloro che hanno la piena idoneità a tutti i servizi.
In tal senso, pertanto, si chiede se nei confronti di tali operatori, pur in possesso della qualifica di ausiliario di P.S., ma esonerati, in via temporanea o definitiva, dal servizio esterno (con impiego esclusivo in ufficio) o da quello relativo alla sola viabilità o addirittura risultati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle attività di vigilanza, sulla base dell’attuale normativa vigente e degli Orientamenti ARAN sia legittimo attribuire la piena indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del C.C.N.L. del 06/07/1995, se invece tale indennità vada corrisposta soltanto in maniera ridotta (secondo periodo del citato disposto normativo) oppure infine la stessa non spetti affatto.
CLICCA QUI per leggere la RISPOSTA, anche con il testo di PARERI del Ministero dell'interno e dell'Aran.
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