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15 novembre 2025

Indennità di vigilanza al personale con esenzioni

Nel corso degli ultimi tempi, sulla base delle certificazioni rilasciate dal medico competente è stato riscontrato in favore di diversi operatori del Comando un incremento delle esenzioni allo svolgimento dei normali servizi d’istituto, che inevitabilmente comporta la limitazione del loro impiego rispetto a coloro che hanno la piena idoneità a tutti i servizi.

In tal senso, pertanto, si chiede se nei confronti di tali operatori, pur in possesso della qualifica di ausiliario di P.S., ma esonerati, in via temporanea o definitiva, dal servizio esterno (con impiego esclusivo in ufficio) o da quello relativo alla sola viabilità o addirittura risultati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle attività di vigilanza, sulla base dell’attuale normativa vigente e degli Orientamenti ARAN sia legittimo attribuire la piena indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del C.C.N.L. del 06/07/1995, se invece tale indennità vada corrisposta soltanto in maniera ridotta (secondo periodo del citato disposto normativo) oppure infine la stessa non spetti affatto. 

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