Codice della strada
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N. 300/A/1/44249 /101/3/3/8 Roma, 12 agosto 2003
Oggetto:
Modifiche al Codice della Strada. Approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 151/2003.
Prime disposizioni operative.
Indirizzi omessi
Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 di oggi, è stata pubblicata la legge 1 agosto 2003 n. 214 con la quale è stato convertito il decreto legge 27.6.2003 n. 151 che reca modifiche al Codice della Strada, della quale si allega il testo per immediata consultazione (all. 1).
La legge, che entrerà in vigore domani, introdurrà significative novità rispetto al testo del decreto legge, su numerosi ambiti d’interesse degli organi di polizia stradale.
Con la presente circolare, nell’illustrare, attraverso la nota allegata
(allegato), le principali novità, si forniscono le prime indicazioni operative sulle tematiche di più immediato impatto per gli organi di polizia stradale, riservandosi di fornire, sulle restanti problematiche, ulteriori direttive.
1. PATENTE A PUNTI
La legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche alle procedure di applicazione della patente a punti contenuta nell’art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire più dettagliate disposizione operative sull’argomento, in data odierna, con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1, sono state impartite le indicazioni necessarie a garantire il funzionamento del meccanismo della decurtazione dei punti, sulla quale si richiama l’attenzione per il corretto adempimento.
2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (modifica dell’art.12 CDS)
Secondo la nuova disposizione dell’art. 12 comma 3 bis, le persone abilitate dal Ministero dell’Interno ad effettuare le scorte tecniche a trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia stradale di scorta e di regolazione del traffico.
La modifica consente a questi soggetti, che non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli eccezionali di notevoli dimensioni, di esercitare funzioni che in precedenza erano attribuite, in via esclusiva, agli organi di polizia stradale. Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni applicative e procedurali con successiva circolare.
3. SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all’art. 193 CDS)
Con la modifica dell’art. 193 CdS, si è previsto che l’organo di polizia stradale che accerta la violazione relativa alla mancata copertura assicurativa del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del veicolo stesso sia fatta immediatamente cessare e che questo sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
La modifica lascia intendere che, in deroga a quanto previsto dall’art. 213 CdS per gli altri casi in cui si applica la misura, il veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell’art. 193 CdS, possa essere affidato in custodia al proprietario o al altro soggetto che esercita sullo stesso veicolo un diritto reale. Sull’argomento, si ritiene che, nell’individuazione del soggetto a cui consegnare il veicolo in custodia e del luogo in cui il veicolo deve essere conservato, non possa prescindersi dalla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’esercizio della custodia amministrativa di veicoli come sarà meglio precisato nel successivo punto 4.
La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
L’attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l’organo accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione al proprietario dopo aver verificato che nulla osta all’operazione di demolizione, che il proprietario ha versato la prescritta cauzione e che il veicolo può essere trasportato presso il centro di raccolta in condizioni di sicurezza, cioè dopo l’attivazione di una polizza assicurativa provvisoria o attraverso il trasporto su un altro veicolo idoneo. In tali casi, l’organo di polizia stradale restituisce i documenti ritirati al momento dell’accertamento dell’illecito, autorizzando con atto scritto il proprietario, a far circolare il veicolo, con tempi, con modalità e su un percorso prestabilito. La violazione delle prescrizioni così impartite, salvo la responsabilità penale per violazione degli obblighi di custodia, fa insorgere in capo alla persona che conduce il veicolo, l’illecito previsto dall’art. 213 CdS.
La somma versata a titolo di cauzione dovrà essere incamerata dall’organo accertatore e depositata presso i propri uffici, assolvendo a tutte le vigenti procedure amministrative contabili, per essere restituita all’avente diritto, decurtata della somma necessaria alla copertura della sanzione amministrativa ridotta e delle eventuali spese sostenute dall’organo stesso, solo dopo l’esibizione della ricevuta di demolizione.
Fuori dei casi sopra indicati, la restituzione del veicolo sequestrato, quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è disposta direttamente dall’organo di polizia che ha accertato la violazione.
4. FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (modifica dell’art.214 CdS)
Le modifiche apportate all’art.214 CdS dalla legge 1 agosto 2003 n. 214 hanno previsto che il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo possa essere affidato in custodia all’avente diritto (proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene).
L’attuazione della nuova norma richiede, da parte dell’organo di polizia stradale che applica la sanzione accessoria, la valutazione della concreta possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di conservare il bene che gli è consegnato in condizioni tali da garantire l’effettivo valore afflittivo della sanzione .
Pertanto, sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla vigente normativa per la nomina a custode amministrativo (art.7 DPR 22 luglio 1982 n.571), si potrà procedere all’affidamento del veicolo al proprietario o ad altro soggetto avente diritto, anche in un momento successivo rispetto all’accertamento, solo quando questi non sia manifestamente in stato di ebbrezza o di alterazione psichica e non sia sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza. Inoltre, secondo la previsione del comma 1 dell’art.214 CdS, appare indispensabile che il custode sia anche persona maggiorenne.
Parimenti, è necessaria una valutazione dell’idoneità del luogo in cui il veicolo sarà custodito in modo da acclarare che offra tutte le garanzie atte ad impedire che il veicolo stesso possa circolare e che l’organo di polizia stradale possa controllare, in ogni momento, l’effettiva osservanza degli obblighi di custodia. In particolare, l’affidamento al proprietario o ad altro soggetto avente diritto potrà essere realizzato solo se questi attesta, anche con dichiarazione resa nelle forme previste per l’autocertificazione, di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, situato nel territorio italiano ove possa esercitare concretamente gli obblighi di custodia che gli competono e nel quale il veicolo può essere ricoverato per tutto il periodo di durata del fermo amministrativo.
Quando esistono le condizioni sopraindicate, in mancanza delle quali si applicano le disposizioni generali che prevedono la custodia presso depositerie autorizzate, l’organo di polizia che provvede a disporre il fermo, ritira i documenti di circolazione, annotando la circostanza nel verbale di contestazione con l’espressa previsione che, trascorso il periodo di fermo amministrativo, il veicolo potrà circolare senza gli stessi solo per il tragitto necessario per raggiungere il posto di polizia presso il quale dovranno essere ritirati e che potrà anche essere concordato con il custode al momento dell’affidamento del veicolo.
In occasione dell’affidamento dovrà essere redatto apposito verbale, aggiornato successivamente al momento della riconsegna, con il quale la persona nominata custode sarà resa edotta dei doveri e delle responsabilità che assume con la custodia, richiamando le disposizioni del codice penale che puniscono il custode che non vi adempia correttamente.
5.PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO O PER CONDUCENTI STRANIERI (modifica dell’art.207 CdS).
La procedura per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero (Paesi U.E., Paesi dello Spazio economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata stabilendo che deve essere sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, quale conseguenza diretta del mancato versamento della cauzione dovuta, nel caso in cui il conducente non effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria dovuta per una violazione al Codice della Strada.
La nuova procedura, che è stata estesa anche al caso in cui un conducente munito di patente extracomunitaria guidi un veicolo immatricolato in Italia, prevede la misura del fermo amministrativo del veicolo come strumento cautelare per ottenere il pagamento della sanzione e, quindi, non consente di richiamare l’applicazione delle disposizioni dell’art.214 CdS, come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 151/2003 che, invece, sono riferibili al fermo quale sanzione accessoria conseguente, per un tempo determinato, all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In tali casi, perciò, il veicolo dovrà essere ricoverato presso uno dei luoghi indicati dall’articolo 8 del DPR 571/82.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N.300/A/1/44248/109/16/1 Roma, 12 agosto 2003
Oggetto:
Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.
Indirizzi omessi...
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003.
La conversione in legge del citato decreto-legge ha introdotto ulteriori modifiche all’articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle prime disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la circolare prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, è a tutti gli effetti sostituita dalla presente. Allo scopo di renderne uniforme l’applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
1. Funzionamento dell’istituto della patente a punti
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.
2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni che si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell’Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 8.
2.1.Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
2. 3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.
2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata all’art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un’interpretazione univoca, con nota allegata alla presente (all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l’esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.
3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l’art. 126-bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente.
4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “
La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo restando l’indicazione dell’entità della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale, dopo l’indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la seguente dizione
“Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell’art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti”.
Per l’art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: “
La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che, al momento dell’accertamento, conduceva il veicolo”. Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l’intimazione potrà avere il seguente tenore “
La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art. 180 comma 8 CdS.”.
Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: “
La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni” ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: “
La decurtazione prevista dal presente verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni”.
5.Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all’art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all’art.204-bis CdS, l’ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell’obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all’anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l’ufficio o il comando da cui dipende l’accertatore riceve notizia dell’esito dei ricorsi.
Qualora, successivamente all’inserimento della decurtazione nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l’esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l’organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (
indirizzo web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).
6.
Recupero dei punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.
7. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .
8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art. 126-bis CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.
9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS.
Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via telematica, il CEPS di Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre, per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso di attivazione analoghe procedure informatiche.
Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per consentire comunque l’avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell’art.126-bis CdS, gli organi di polizia stradale sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi della collaborazione degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino a quando non verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale, previe dirette intese con i comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza d’ufficio imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S. di effettuare l’inserimento degli elementi essenziali della comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una postazione di lavoro disponibile presso gli uffici verbali.
L’inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta responsabilità degli operatori predetti, sarà effettuato attraverso la procedura di collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e procedure indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando o l’ufficio a cui appartiene l’operatore addetto all’inserimento, provvederà preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PG
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