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Data di pubblicazione: 17 gennaio 2022

Controllo velocità

Il controllore elettronico della velocità dei veicoli non può immortalare tutti i conducenti ma solo quelli che hanno il piede pesante. E la conservazione di questi fotogrammi può essere prolungata nel tempo solo per motivi di polizia giudiziaria. Non solo: non può essere utilizzato per rilevare violazioni differenti da quelle per le quali è stato omologato/approvato.

 

L’autovelox non può fare il poliziotto ma, soprattutto, se fa il poliziotto, perde l’omologazione

A distanza di un anno si ripropone la problematica dei sistemi omologato per il rilevamento della velocità dei veicoli che alcuni produttori hanno trasformato in sistemi capaci di immortalare tutti i conducenti e non solo quelli che hanno il piede pesante.

Dopo che lo scorso anno il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 509 del 18 gennaio 2021 aveva rilevato come non sia legittimo l’utilizzo di strumenti autovelox automatici omologati per il rilevamento della velocità ma utilizzati per fotografare tutti i conducenti in transito, due recenti, quasi contemporanee, sentenze del TAR Veneto sono entrate ancor più nello specifico rappresentando a chiare lettere la gravità e le conseguenze di tali manomissioni.

Infatti sia nella sentenza n. 8/2021 che nella 9/2021, del 4 gennaio 2022, riferite, rispettivamente, a dispositivi prodotti da due differenti aziende, ma utilizzati anche per il rilevamento massivo di tutti i veicoli in transito e/o per la creazione di liste nere di targhe inserite in un data base locale, viene sancito che l’apparato, in questo caso,risulta privo di omologazione e quindi non soddisfa i requisiti essenziali previsti dalla normativa di settore per il rilevamento delle violazioni. oltre a prefigurare violazioni della normativa sulla privacy.

Per effetto di queste alterazioni tali dispositivi non sono più idonei al rilevamento delle violazioni con gravissime ripercussioni ai danni dei malcapitati enti che si dovessero essere trovati ad utilizzarli, loro malgrado, e forse, inconsapevolmente, in modo illegittimo.

IN ALLEGATO LA SENTENZA DEL TAR.

 

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Clicca qui per leggere il commento di Stefano Manzelli a una precedente sentenza del Consiglio di Stato.

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