giovedì, 25 aprile 2024
spinner
Data di pubblicazione: 26 gennaio 2021

Autovelox

Polizia stradale: l’autovelox non può fare il poliziotto

(Stefano Manzelli)

 

Il controllore elettronico della velocità dei veicoli non può immortalare tutti i conducenti ma solo quelli che hanno il piede pesante. E la conservazione di questi fotogrammi può essere prolungata nel tempo solo per motivi di polizia giudiziaria. Non solo: non può essere utilizzato per rilevare violazioni differenti da quelle per le quali è stato omologato/approvato. Lo ha confermato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 509 del 18 gennaio 2021. La questione dell’impiego per motivi di polizia dei tracciati generati dai numerosi strumenti di controllo della velocità posizionati sul territorio impatta con due problematiche importanti. La prima è la possibilità di disporre di strumenti autovelox automatici omologati per fotografare tutti i conducenti in transito. La seconda riguarda la compatibilità di questa esportazione massiva dei tracciati con la normativa deputata alla tutela dei dati personali. Circa la possibilità di omologare/approvare strumenti automatici rivolti sia al controllo della velocità che al rilievo di tutti i transiti veicolari il Ministero dei Trasporti ha evidenziato con la nota del 7 novembre 2019 che i controllori elettronici della velocità possono essere impiegati anche per altre attività ma solo se specificamente abilitati nei documenti di omologazione/approvazione. Ha però anche confermato che allo stato attuale “nessun rilevatore approvato per l’accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità è autorizzato per potersi interconnettere con banche dati esterne, né per gestire alcuna black list.”. Il Consiglio di Stato ha quindi solennemente confermato questa impostazione evidenziando che gli attuali controllori elettronici del traffico non possono effettuare un censimento generale ed allargato scattando fotografie ad ogni veicolo in transito né rilevare violazioni per le quali non sono stati approvati/omologati. Ribaltando quindi l’interpretazione sostenuta dal giudice di primo grado. E’ proprio la questione sul corretto trattamento dei dati personali che impedisce di generalizzare l’impiego dei dispositivi omologati/approvati per finalità sanzionatorie amministrative verso tutti i conducenti in transito e non solo per quelli rilevati con velocità oltre i limiti. Anche se la direttiva del Ministero dell’interno del 21 luglio 2017 permette la conservazione prolungata dei fotogrammi per motivi di polizia giudiziaria questo non significa conservare indiscriminatamente tutti i fotogrammi. Ma solo quelli dei trasgressori. Se si vogliono installare dispositivi per il controllo generale della sicurezza urbana integrata è infatti necessario disporre di tecnologie ad hoc, specificamente deputate alla prevenzione dei reati. Quali sono le conseguenze di questa sentenza? In realtà, come detto la sentenza si è limitata a confermare il dettato legislativo. Chiaramente le violazioni accertate dai sistemi irregolari dovrebbero venire considerate nulle perché rilevate con un sistema utilizzato in modo illegittimo. Viene da chiedersi dunque: sono legittime le violazioni di eccesso di velocità accertate con strumenti alterati/contraffatti o comunque non conformi al prototipo depositato e quindi a quanto previsto dal Codice della Strada? E chi ne sarebbe responsabile? La normativa vigente prevede quantomeno (all’art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) la responsabilità del fabbricante del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato. Ma anche il comando di polizia locale potrebbe non essere indenne da censure. 

 

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato n. 509 del 18.01.2021.

Immagini allegate
546,1 kB
Articoli simili
  • 12 settembre 2005

    Decreto legge salvapunti

    Dopo il ritiro del d.l. 184/05, quali effetti per i comandi di pm?

  • 18 maggio 2005

    Taratura strumenti NEWS

    A. R. Tonelli, un modello di controdeduzioni ed il ricorso...

  • 18 maggio 2005

    Autovelox fisso

    Decreti Mit del 16 maggio 2005: confermata l'idoneità x 104 e 105!

  • 09 maggio 2005

    Taratura strumenti

    Possono essere effettuate dai produttori, lo conferma il Mit però..

  • 30 aprile 2005

    Taratura strumenti

    L'ultima novità: sistemi automatici tutti ko per mancata taratura!