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Data di pubblicazione: 07 novembre 2019
Data di riferimento: 07 novembre 2019

Varchi autovelox

Ministero dei trasporti

L’autovelox può fotografare solo le targhe dei trasgressori

(Stefano Manzelli)

 

Nessun dispositivo approvato od omologato per il rilevamento automatico delle infrazioni stradali può essere impiegato come varco lettura targhe per un’analisi massiva dei transiti e del traffico. Lo conferma il Ministero dei trasporti con un inedito parere del 7 novembre 2019 ripetendo quanto già sancito il 3 giugno 2016. Ma non solo, tale linea è anche confermata dalla direttiva del Ministero dell'Interno prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 Luglio 2017 (c.d. "direttiva Minniti") oltre che dal provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010. L'evoluzione dei moduli di controllo del territorio attraverso sistemi di videosorveglianza sta comportando, di fatto, una notevole proliferazione dei sistemi di lettura targhe che si vanno ad affiancare a dispositivi sanzionatori automatici approvati per il controllo del semaforo, della velocità o omologati per il controllo accessiche ora consentirebbero di valutare in tempo reale la regolarità di ogni passaggio anche in relazione per esempio alla copertura assicurativa, alla revisione e all'inserimento della targa tra quelle da ricercare per finalità di polizia. Il condizionale è d'obbligo in quanto trattandosi di dispositivi non approvati né omologati da alcun ente preposto per queste ampie e diversificate finalità, non vi è né vi può essere garanzia di corretto funzionamento né di parità di trattamento verso la generalità degli automobilisti (in caso di controllo massivo senza contestazione immediata). La questione presenta maggiori criticità con riferimento all’utilizzo dei sistemi approvati per il controllo automatico dell’eccesso di velocità dei veicoli. Anche questi dispositivi di accertamento delle violazioni stradali devono essere infatti utilizzati esclusivamente per le funzioni per le quali sono stati omologati o approvati e devono essere impiegati secondo le condizioni e i limiti imposti dalla normativa. E con riguardo a questi aspetti, il Ministero dei Trasporti, con il parere del 7 novembre 2019, ha chiarito e confermato che nessun dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni stradali è attualmente approvato per la verifica massiva di tutti i veicoli in transito né per potersi interconnettere con banche dati esterne o per gestire black list. Secondo il Ministero, in relazione alle norme sulla privacy, possono essere trattati esclusivamente i dati dei veicoli di cui è stata accertata l’infrazione, ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione. Ciononostante occorre rilevare che la questione è stata affrontata dal Tar Lombardia, sez. Brescia, che con la sentenza n. 116 del 7 febbraio 2020 ha evidenziato alcuni dubbi in relazione a un misuratore di velocità, affermando che sarebbe consentito l’utilizzo di alcuni modelli di autovelox fungenti anche da varchi di lettura massiva delle targhe. Il Tar non ha però evidentemente considerato che al momento nessun dispositivo è stato approvato per tale scopo. Il 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha quindi disposto la sospensiva cautelare della sentenza del TAR Lombardia, sez. Brescia, in attesa del pronunciamento di merito che è atteso a breve.

In allegato il parere del Ministero dei trasporti del 07.11.2019.

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