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Data di pubblicazione: 19 agosto 2017

Rc auto, caos normativo

Mancata copertura assicurativa: CAOS NORMATIVO

Per l'accertamento della copertura assicurativa rca  non bisogna mai perdere di vista:

  • l'art. 193 del C.d.S., che disciplina le modalità di accertamento della copertura rca;
  • l'art. 201 del C.d.S., che disciplina le modalità di notifica della violazione, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata;
  • l'art. 31 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, che è la norma di contrasto all'evasione assicurativa RCA

Il mancato coordinamento delle norme sopra richiamate, piu' le numerose circolari e pareri resi, anche da chi queste norme dovrebbe coordinarle al meglio (si presuppone visto che fanno questo lavoro), non hanno fatto altro che generare un caos normativo senza precedenti.

A complicare le cose, con conseguente confusione e sovrapposizioni procedurali., hanno contribuito in primis tutte le misure di contrasto relative all'evasione assicurativa RCA, da attuarsi attraverso dispositivi di controllo remoto, ed in paticolare l'art. 193 comma 4 ter e seguenti del Codice della Strada (aggiunti dalla legge 12.11.2011 n. 183 in vigore dal 1.1.2012) e l'art. 31 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27.   Il comma 4 ter e 4 quater dell'art. 193 CdS prevede la possibilità di accertare la mancanza di copertura assicurativa attraverso le risultanze degli apparecchi di controllo remoto della velocità (dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1). Il meccanismo di contestazione passa in questo caso attraverso l'invito - effettuato al proprietario o altro soggetto obbligato da parte dell'organo di polizia procedente - a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180, c. 8, C.d.S.

Di contro, l'art, 31 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, si è completamente discostato dalle norme previste nell'art. 193, andando a prevedere nel comma 1, un decreto ad hoc che definisse tutte le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e quant'altro.Si può dire, che alla meno peggio, il MIT ha ottemperato a quanto dettato da comma 1 con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 9 agosto 2013, n. 110. Per quanto riguarda, invece,  il comma 2 dello stesso articolo, la norma prevedeva che il MIT:

  1. formasse un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione (famoso "listone");
  2. comunicasse ai proprietari sforniti si assicurazione, l'inserimento nell suddetto elenco, informandoli delle conseguenze ed infine, in caso di inadempienza degli stessi, nel termine di 15 giorni, mettesse a disposizione l'elenco alle forze di polizia e alle prefetture competenti, in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicoli.

Stendiamo un velo pietoso sull'applicazione di questa norma in quanto il MIT, trincerandosi  dietro  la mancanza di risorse finanziare, si è limitata (a suo dire), ad implementare il sito web: "wwwilportaledellautomobilista.it". Mah sarà anche cosi'... ma a me è capitato personalmente di collegarmi recentemente  a detto portale  e ritrovarmi con informazioni del tutto mancanti e/o inesatte (ma contenti loro...).

MA LO STATO PUÒ DISATTENDERE UNA LEGGE?   Infine, passiamo  al comma 3 dell'art. 31, che a mio avviso è quello più importante per gli operatori di Polizia Stradale. Le Forze di Polizia possono, quindi, accertare - in modo automatico e senza necessità di contestazione immediata - violazioni relative alla mancata copertura assicurativa sulla base del raffronto tra le risultanze degli strumenti di controllo remoto e dei dati inseriti nella black list del Ministero dei trasporti. Tuttavia, manca il decreto attuativo previsto (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali), che indichi le caratteristiche dei sistemi di rilevazione a distanza e disciplini le modalità di attuazione della procedura da seguire. Il risultato finale è che per quanto riguarda i controlli da remoto l'art. 31, ad oggi, risulta inapplicabile, per mancanza di decreto, senza contare che le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, DEVONO ESSERE APPROVATI ED OMOLOGATI  ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Riporto, per facilitare il compito al lettore, uno schema (v. in alto), approntato dal sottoscritto nel luglio dello scorso anno, che chiaramente  tiene conto della  legge di stabilità per il 2016 e che ha  aggiunto la lettera g bis) al comma 1 bis dell'art. 201 CdS, ma, ovviamente, non tiene conto dell'ultima modifica normativa recentemente introdotta  dalla LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha cambiato parte dell'art. 201 del C.d.S.. apportando le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
 «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».


Non ci vuole un marziano per capire che l'ultima norma approvata è in netto contrasto con quanto previsto dall'art. 193 C.d.S, e nel ricordare che questa non è una testata giornalistica ma un semplice blog, non mi dilungo più di tanto anche perché tra pochissimo  devo andare in servizio.

Il suggerimento che mi sento di fornire a tutti gli addetti ai lavori, per evitare di sbagliare, oltre a quello  un po patetico: "non ci resta che piangere"(dal titolo di un famoso film), è quello di limitarsi ad accertare e contestare, personalmente, la violazione  al conducente dei veicolo scoperto di RC auto, che in forza dell'art. 180 del codice deve avere obbligatoriamente  al seguito. Per  il soggetto che l'ha dimenticato a casa, o per qualsiasi motivo non la esibisce, procedere con un 180 comma 8.
Ricordo infine, che l'invito di cui al 180 comma 8 non può essere fatto se il soggetto esibisce il contratto su supporto durevole, quale può essere un PC portatile, un tablet,  e perchè no, uno smartphone di ultima generazione.

Ci aggiorniamo a dopo.... scusandomi per eventuali errori.

Mario Serio

 

Si ringrazia Mario Serio ( https://polizialocale-mase.blogspot.it) per lo spunto, che sarà oggetto di uno specifico approfondimento di Ufficio Studi la prossima settimana.

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