Data di pubblicazione:
17 novembre 2005
Vigili viabilisti
L'inail ha diramato la circolare n. 45 del 14.11.2005, con la quale chiarisce che l’ente deve assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i vigili addetti alla sorveglianza della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a prescindere dall’utilizzo di un veicolo a motore, specificando la tempistica degli adempimenti a carcio degli enti locali.
Magg. dott. Roberto Benigni
Comandante Corpo P.M. e Resp.le Servizio Contenzioso Comune di Numana (AN)
Abilitato all’Avvocatura Docente Corsi di Formazione
Una recentissima Circolare della Direzione Generale dell’INAIL, Direzione Centrale Rischi e Direzione Centrale Prestazioni, la n. 45 del 14/11/2005, ha per oggetto l’obbligo assicurativo presso il medesimo istituto per i vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale.
Ovviamente tale obbligo riguarda le Pubbliche Amministrazioni presso cui il personale della P.M. presta servizio, ed è diretta applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20 novembre 2002. La Corte di Cassazione, in tal sede, ha infatti affermato che anche l’attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla sorveglianza della viabilità stradale rientra nelle “attività protette” ai fini dell’assicurazione obbligatoria antinfortunistica .
Per questo motivo, dunque, sono da ritenere assoggettati all'assicurazione obbligatoria tutti i vigili addetti al controllo della viabilità, indipendentemente dall’ulteriore condizione, in passato affermata anche dall’Istituto , dell’utilizzo diretto e non occasionale di un veicolo a motore.
A questo fine, quindi, dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti gli operatori di P.M. addetti alla sorveglianza della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a prescindere dall’utilizzo di un veicolo a motore.
A tale obbligo è tenuto il soggetto assicurante, che è l’Ente locale alle cui dipendenze l’operatore svolge la propria attività lavorativa.
L’obbligo, secondo la Circolare INAIL decorre dal 1 gennaio 2006 e la predetta Circolare precisa alle P.A. gli adempimenti resisi necessari dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
In fin dei conti, quindi, un riconoscimento che gli operatori di P.M. sono a rischio di infortuni sia se utilizzano veicoli a motore, sia se svolgono il loro lavoro “appiedati”, ed anche se lo svolgono in forma saltuaria e non stabile.
Clicca qui per il testo della circolare
Magg. dott. Roberto Benigni
Comandante Corpo P.M. e Resp.le Servizio Contenzioso Comune di Numana (AN)
Abilitato all’Avvocatura Docente Corsi di Formazione
Una recentissima Circolare della Direzione Generale dell’INAIL, Direzione Centrale Rischi e Direzione Centrale Prestazioni, la n. 45 del 14/11/2005, ha per oggetto l’obbligo assicurativo presso il medesimo istituto per i vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale.
Ovviamente tale obbligo riguarda le Pubbliche Amministrazioni presso cui il personale della P.M. presta servizio, ed è diretta applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20 novembre 2002. La Corte di Cassazione, in tal sede, ha infatti affermato che anche l’attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla sorveglianza della viabilità stradale rientra nelle “attività protette” ai fini dell’assicurazione obbligatoria antinfortunistica .
Per questo motivo, dunque, sono da ritenere assoggettati all'assicurazione obbligatoria tutti i vigili addetti al controllo della viabilità, indipendentemente dall’ulteriore condizione, in passato affermata anche dall’Istituto , dell’utilizzo diretto e non occasionale di un veicolo a motore.
A questo fine, quindi, dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti gli operatori di P.M. addetti alla sorveglianza della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a prescindere dall’utilizzo di un veicolo a motore.
A tale obbligo è tenuto il soggetto assicurante, che è l’Ente locale alle cui dipendenze l’operatore svolge la propria attività lavorativa.
L’obbligo, secondo la Circolare INAIL decorre dal 1 gennaio 2006 e la predetta Circolare precisa alle P.A. gli adempimenti resisi necessari dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
In fin dei conti, quindi, un riconoscimento che gli operatori di P.M. sono a rischio di infortuni sia se utilizzano veicoli a motore, sia se svolgono il loro lavoro “appiedati”, ed anche se lo svolgono in forma saltuaria e non stabile.
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