Data di pubblicazione:
13 April 2005
Ausiliari della sosta
Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 7 aprile 2005, n. 7336
(…)
Svolgimento del processo
P.P. proponeva opposizione innanzi al GdP di Firenze avverso il verbale di accertamento della violazione dell’articolo 158 Cds, redatto a suo carico dal personale della società Firenze parcheggi, per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede sito in Via Benedetto Varchi, in Firenze.
Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l’infrazione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della succitata società.
Il comune di Firenze contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il GdP di Firenze, con sentenza dell’8/15 gennaio 2001, rigettava l’opposizione, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P.P., affidato a due motivi, illustrati con memoria depositata ex articolo 378 cpc; ha resistito con controricorso il comune di Firenze, in persona del direttore del corpo di polizia municipale, che ha poi depositato, ex articolo 372, comma 2, Cpc, atto di ratifica del Sindaco pro-tempore, con autorizzazione della delibera di Giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei due inizialmente designati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 17 comma 132, legge 127/97, dell’articolo 68 della legge 488/99 e dell’articolo 158 Cds”, nonché “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversia”.
P.P. sostiene che l’articolo 17, comma 132, legge 127/97, stabilisce che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”, mentre l’articolo 68, comma 3, legge 488/99 ha disposto che “al personale di cui al comma 132 … dell’articolo 17 della legge 127/97, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del D.Lgs 285/92”.
A suo avviso, il GdP ha erroneamente applicato queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un marciapiede e non nell’area oggetto della concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l’area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure impediva l’accesso o l’uscita da queste aree, sicchè l’infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della società.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione, ritenendo che la circolare del ministero dell’Interno 300/26467/120/26 abbia legittimamente esteso il potere di accertamento, della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della concessione e che il sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2000, legittimamente abbia attribuito al personale dipendente della Società il potere di accertare la violazione prevista dall’articolo 158, lett.h), D.Lgs 285/92, che appunto sanziona la sosta sui marciapiedi.
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Svolgimento del processo
P.P. proponeva opposizione innanzi al GdP di Firenze avverso il verbale di accertamento della violazione dell’articolo 158 Cds, redatto a suo carico dal personale della società Firenze parcheggi, per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede sito in Via Benedetto Varchi, in Firenze.
Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l’infrazione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della succitata società.
Il comune di Firenze contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il GdP di Firenze, con sentenza dell’8/15 gennaio 2001, rigettava l’opposizione, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P.P., affidato a due motivi, illustrati con memoria depositata ex articolo 378 cpc; ha resistito con controricorso il comune di Firenze, in persona del direttore del corpo di polizia municipale, che ha poi depositato, ex articolo 372, comma 2, Cpc, atto di ratifica del Sindaco pro-tempore, con autorizzazione della delibera di Giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei due inizialmente designati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 17 comma 132, legge 127/97, dell’articolo 68 della legge 488/99 e dell’articolo 158 Cds”, nonché “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversia”.
P.P. sostiene che l’articolo 17, comma 132, legge 127/97, stabilisce che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”, mentre l’articolo 68, comma 3, legge 488/99 ha disposto che “al personale di cui al comma 132 … dell’articolo 17 della legge 127/97, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del D.Lgs 285/92”.
A suo avviso, il GdP ha erroneamente applicato queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un marciapiede e non nell’area oggetto della concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l’area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure impediva l’accesso o l’uscita da queste aree, sicchè l’infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della società.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione, ritenendo che la circolare del ministero dell’Interno 300/26467/120/26 abbia legittimamente esteso il potere di accertamento, della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della concessione e che il sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2000, legittimamente abbia attribuito al personale dipendente della Società il potere di accertare la violazione prevista dall’articolo 158, lett.h), D.Lgs 285/92, che appunto sanziona la sosta sui marciapiedi.
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