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Data di pubblicazione: 02 febbraio 2002

Vendita di quotidiani e periodici

La recente Circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3538 del 28.12.2001 chiarisce alcuni aspetti del controverso decreto legislativo n.170 del 2001, ma finisce con il creare per gli addetti ai lavori gli ennesimi dubbi interpretativi e applicativi.
In questa sede non si vuole procedere ad una analisi dettagliata della Circolare sopra indicata, stante la lunghezza e complessità che la contraddistingue, quanto fornire brevi note operative per coloro che all’interno delle Amministrazioni Comunali sono tenuti a gestire la pianificazione della rete delle rivendite di giornali e riviste.
Quali adempimenti discendono dalla Circolare n.3538 del 28.12.2001?
I Comuni devono procedere al rilascio delle autorizzazioni per punto vendita non esclusivo per coloro che hanno partecipato alla sperimentazione (qualora non avessero già provveduto) tenendo conto della loro effettiva sperimentazione e di quanto a suo tempo comunicato in ordine alla opzione “quotidiani”, “periodici”, “quotidiani e periodici” prevista dalla legge 108/1999 (cioè se avevano venduto solo quotidiani, ma avevano scelto quotidiani e periodici devono avere una autorizzazione per quotidiani e periodici anche se continueranno a vendere di fatto solo quotidiani).
I comuni devono avvisare tutti coloro che avevano presentato la comunicazione per la partecipazione alla sperimentazione prevista dalla L.108/1999, ma che non hanno effettivamente partecipato all’attività, che hanno la facoltà di riconfermare, o meno, la volontà a suo tempo manifestata (si suggerisce di prevedere un termine entro il quale gli interessati possono richiedere il rilascio dell’autorizzazione come punto vendita non esclusivo in modo da consentire al comune di avere un quadro certo sul numero delle autorizzazioni rilasciate sul territorio).
Il Comune deve stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi, tenendo conto delle autorizzazioni per punti non esclusivi effettivamente esistenti (che hanno partecipato alla sperimentazione) e delle autorizzazioni che verranno rilasciate a coloro che a suo tempo fecero la sola comunicazione.
Il piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi adottato sotto la vigenza della precedente normativa (cioè prima del D.Lgs 170/2001) conserva efficacia fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali; naturalmente i comuni che avevano piani scaduti in base alla precedente normativa, o che non avevano mai provveduto a pianificare il settore, devono in questa fase adottare, comunque, un piano in attesa delle determinazioni regionali.
Con questa Circolare viene di fatto spazzata via la pianificazione che aveva caratterizzato per decenni e decenni la rete distributiva.
Considerato il cospicuo numero di soggetti che avevano a suo tempo presentato la sola comunicazione e che ora potranno essere autorizzati come punti vendita non esclusivi, si ritiene svuotata di un reale contenuto applicativo la pianificazione dei punti vendita non esclusivi, con effetti diretti o indiretti anche sulla pianificazione dei punti vendita esclusivi, che a questo punto è fortemente condizionata dall’altra forma di vendita.
Come se non bastasse la decisione se portare, o meno, i giornali in questo o quel punto vendita non esclusivo autorizzato è rimessa ad altri soggetti e non al Comune.
Non si escludono ricorsi nelle sedi giurisdizionali competenti avverso questa Circolare a dir poco “scardinante” il sistema esistente.

Maurizio Marani (riproduzione riservata)
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