Data di pubblicazione:
08 novembre 2010
Mobilità fra enti: si conservano le ferie?
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
QUESITO DI UN ABBONATO
Nel caso di mobilità volontaria fra enti pubblici, le eventuali ferie maturate ma non godute al momento del trasferimento, presso il Comune di provenienza, si conservano presso il Comune di destinazione o vengono "azzerate"?
RISPOSTA DELLA REDAZIONE DI UFFICIOSTUDI (Stefano Martinelli)
L'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 prevede al comma 1 che
"le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire".
Trattandosi, dunque, della cessione di un contratto di lavoro, in linea di principio il dipendente trasferito per mobilità esterna viene ceduto al nuovo Ente anche con l'eventuale carico di ferie maturate presso l'ente di provenienza e ivi non godute al momento del trasferimento.
Certo è che, trattandosi di ferie maturate presso l'ente di provenienza, nella fase di accordo tra i dirigenti responsabili dei due enti è necessario che vengano raggiunte intese specifiche anche relativamente a questo aspetto, prevedendo ad esempio l'azzeramento (a seguito di fruizione) presso l'ente di provenienza di tutte le ferie maturate ovvero una fruizione parziale delle ferie maturate ed un contestuale trasporto del residuo presso l'ente di destinazione ovvero il trasporto totale delle ferie presso l'ente di destinazione.
www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata
Nel caso di mobilità volontaria fra enti pubblici, le eventuali ferie maturate ma non godute al momento del trasferimento, presso il Comune di provenienza, si conservano presso il Comune di destinazione o vengono "azzerate"?
RISPOSTA DELLA REDAZIONE DI UFFICIOSTUDI (Stefano Martinelli)
L'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 prevede al comma 1 che
"le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire".
Trattandosi, dunque, della cessione di un contratto di lavoro, in linea di principio il dipendente trasferito per mobilità esterna viene ceduto al nuovo Ente anche con l'eventuale carico di ferie maturate presso l'ente di provenienza e ivi non godute al momento del trasferimento.
Certo è che, trattandosi di ferie maturate presso l'ente di provenienza, nella fase di accordo tra i dirigenti responsabili dei due enti è necessario che vengano raggiunte intese specifiche anche relativamente a questo aspetto, prevedendo ad esempio l'azzeramento (a seguito di fruizione) presso l'ente di provenienza di tutte le ferie maturate ovvero una fruizione parziale delle ferie maturate ed un contestuale trasporto del residuo presso l'ente di destinazione ovvero il trasporto totale delle ferie presso l'ente di destinazione.
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