Data di pubblicazione:
21 ottobre 2008
Permessi ex legge 104/92
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
fonte:
www.rassegna.it
E' proseguita a Montecitorio la discussione del disegno di legge n. 1441-quater (delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).
Scontro sulla "104"
Un serrato confronto si è svolto attorno alla riproposizione di un emendamento del governo che modifica la disciplina in materia di permessi per portatori di handicap grave (articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), prevedendo un permesso mensile retribuito coperto di retribuzione figurativa pari a tre giorni per il lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assiste, in via esclusiva, il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Viene altresì modificato il comma 5 dello stesso art. 33. Nel testo vigente, si prevede che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine ai sensi del comma 3, come riformulato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La modifica proposta dall'emendamento riguarda il diritto di scegliere non più la sede di lavoro vicina la proprio domicilio, bensì quella vicino al domicilio della persona handicappata. Inoltre, dopo il comma 7 (estensione della disciplina a soggetti affidatari di portatori di hanciap grave), è introdotto un comma 7-bis in base al quale, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti riconosciuti dala legge, qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti il lavoratore. E' altresì modificato il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la previsione che il diritto di fruire dei permessi per assistenza non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno. L'emendamento prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
E' previsto altresì che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisca e curi una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui sopra, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili riversati nella banca dati, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono definite di rilevante interesse pubblico. L'on. Turco (Pd), nella seduta del 15 ottobre, ha chiesto il ritiro di tale emendamento, che a suo avviso aggrava le condizioni di famiglie già penalizzate da grandi difficoltà, soprattutto per due norme: la prima riguarda le condizioni poste in ordine al grado di parentela, poiché, considerata la centralità della solidarietà familiare nell'assistenza a persone con gravi handicap, il mantentimento del riferimento ai parenti entro il terzo grado è fondamentale per continuare la vita di tutti i giorni; in secondo luogo, prevedendo che uno solo dei genitori possa utilizzare il congedo, l'emendamento sancisce quello che invece dovrebbe essere cambiato, cioè che donne e uomini, e tanto più le madri, possano continuare a lavorare. La tutela di queste famiglie, ha osservato l'on. Turco, non ha nulla a che fare con le iniziative del ministro Brunetta contro i cosiddetti "fannulloni" nella publica amministrazione.
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