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Data di pubblicazione: 03 dicembre 2001

Proposta di legge quadro Ascierto-La Russa per la polizia locale (sintesi)

PoliziaMunicipale.it
E' stata presentata alla Camera dei Deputati, firmatari gli onorevoli Filippo Ascierto e Ignazio La Russa, una proposta di legge quadro per la riforma della polizia locale.
"Le Regioni organizzano sulla base di un'apposita legge regionale le funzioni di polizia locale previste dall'art. 117 della Costituzione", si legge nel primo articolo del progetto. "Le Regioni assicurano la tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi, degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio; concorrono all'attività di prevenzione e repressione dei reati, alla protezione della sicurezza, all'incolumità e pacifica convivenza dei cittadini e alla prevenzione delle situazioni di disagio e marginalità. Le Regioni organizzano lo svolgimento di funzioni e compiti (di polizia locale, ndr.) conferendo ai Comuni, alle Aree Metropolitane ed alle Province la titolarità nell'esercizio di dette attività. A tale scopo i Comuni, le Città Metropolitane e le Province istituiscono corpi di polizia locale."
La legislazione regionale dovrà provvedere, secondo l'articolo 2 della proposta di legge, a "stabilire le norme generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio sull'intero territorio regionale tale da assicurarne lo svolgimento delle attività per le intere 24 ore; determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado degli appartenenti ai corpi, nonché di ogni altro mezzo o strumento da utilizzarsi nell'ambito del territorio regionale; assicurare l'utilizzazione di tecnologie e supporti informatici uniformi in tutto il territorio regionale; definire il regolamento sull'armamento; realizzare una scuola regionale per realizzare la formazione d'ingresso e l'aggiornamento periodico; istituire un'unità organizzativa complessa posta alle dipendenze del presidente della Giunta regionale che cura lo svolgimento e la realizzazione di quanto previsto. Le Regioni assicurano inoltre l'attivazione e il funzionamento del numero telefonico di pronto intervento per la polizia locale operante sull'intero territorio regionale per l'intero arco della giornata."
L'articolo 3 della proposta di legge Ascierto-La Loggia, prevede che "i Comuni, le Città Metropolitane e le Province adottino il regolamento dei corpi di polizia locale costituiti e organizzati sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale che allo scopo assumono le denominazione di: Corpo di Polizia Municipale o Comunale, Corpo di Polizia Metropolitana, Corpo di Polizia Provinciale.
"I sindaci e i presidenti delle Province dispongono dei rispettivi corpi di polizia locale", recita l'articolo 4. "I corpi esercitano: funzioni di polizia locale per tutte le materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente di Regioni, Province e Comuni; funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del Codice di procedura penale nell'ambito del territorio regionale; funzioni di pubblica sicurezza", precisa l'articolo 5 , mentre il successivo prevede che "il personale dei corpi di polizia locale porta comunque, anche fuori dal servizio, le armi di cui è dotato e solo in servizio altri mezzi di difesa. Le Regioni provvedono ad allestire poligoni di tiro e ad istituire corsi di addestramento alle armi. Ai veicoli, natanti ed eventuali velivoli in dotazione alla polizia locale vengono rilasciate speciali targhe d'immtricolazione, codici e loghi distintivi."
Per quanto riguarda l'ordinamento e le qualifiche degli appartenenti ai corpi, questo sono, stando al dettato dell'articolo 7 della propista di legge: Agente (agente di P.G. e P.S.), Istruttore (ufficiale di P. G. e agente di P. S.), Coordinatore, Funzionario, Comandante. Il ruolo di comandante può essere assunto solo da personale in possesso almeno del diploma di laurea triennale. A detto ruolo può accedere solo personale proveniente dai ruoli interni dei corpi di polizia locale insitituiti in seno alla Regione. Nell'ambito del medesimo corpo ed in relazione all'istituzione di presidi territoriali, circoscrizionali o municipali possono essere previste più figure con il ruolo di comandante. In tal caso la figura apicale designata dal Sindaco e dal Presidente della Provincia assume il ruolo di Comandate del Corpo."
Con riferimento ai rapporti con l'autorità giudiziaria, il progetto di legge stabilisce che "i corpi di polizia locale svolgono in via esclusiva le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza relativamente alle competenze assegnate al Giudice di Pace. I corpi di polizia locale partecipano inoltre alla costituzione di nuclei di polizia giudiziaria operanti presso le Procure circondariali."
L'articolo 9 del progetto di legge riguarda lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi di polizia locale. "I corpi di polizia locale", si legge nel testo, " fanno parte delle forze di polizia, il personale riveste lo stato giuridico di diritto pubblico secondo il disposto dell'articolo 3 della legge 165/2001. La stipula del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, che assume valenza pubblicistica, spetta alle organizzazioni sindacali aventi un numero di associati non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessive della stessa categoria. Agli appartenenti ai corpi viene riconosciuta un'indennità pensionabile legata al possesso delle qualifiche uguale alla corrispondente indennità di pubblica sicurezza."
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