Data di pubblicazione:
01 giugno 2004
Monopattini elettrici
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Perere adunanza del 6 maggio 2004 PI4361
Oggetto: monopattino elettrico DTM Provvedimento n. 13172
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 novembre 2003, integrata in data 9 dicembre 2003, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza del sito WEB
http://www.dtmasa.com relativamente ad alcune pagine, tratte in data 1° dicembre 2003, volte a pubblicizzare i monopattini elettrici Scoot3N, Scoot4N, Scoot4Neco, 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A e 9/A offerti dalla società DTM S.a.s..
In particolare, nella richiesta d’intervento si lamenta la presunta ingannevolezza del messaggio, in relazione al fatto che i modelli 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A e 9/A non sono omologati e non sono pertanto ammessi alla circolazione stradale e che i modelli Scoot3N, Scoot4N, Scoot4Neco non sono monopattini elettrici ma ciclomotori. Inoltre, il messaggio sarebbe fuorviante nella parte in cui afferma che “alcuni modelli della nostra ampia gamma sono consigliabili a persone di età superiore ai 14 anni, nel caso contrario si consiglia l’uso in proprietà private, parchi e simili per non creare situazioni di pericolo”, mentre in realtà gli unici mezzi riportati nel messaggio ammessi alla circolazione su strada sono i ciclomotori, per cui vi è l’obbligo di età superiore ai 14 anni.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto di segnalazione consiste in alcune pagine tratte in data 1 dicembre 2003 dal sito
http://www.dtmasa.com, volte a pubblicizzare i monopattini commercializzati dalla D.T.M. Elettricità S.a.s. di Dalla Torre Matteo & C., contraddistinti dalle sigle 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A, 9/A, Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco.
In particolare, il sito internet pubblicizza il monopattino modello 01/A e 01/A Confort affermando: “può essere un mezzo da città, utile per le isole pedonali, oppure per andare in ufficio. Utile anche in vacanza, sul camper oppure in campeggio, l’oggetto che mancava!”.
Il “monopattino” 09/A viene pubblicizzato nei termini seguenti: “questo mezzo entra a far parte della nostra vita di tutti i giorni soprattutto nelle città dove sempre più spesso c’è il fermo del traffico a causa dell’inquinamento atmosferico”.
I monopattini elettrici 00/A e 06/A vengono pubblicizzati sul sito mediante la dicitura: “Divertentissimo: lo si può usare con il motore elettrico o a spinta ideale per brevi tratti come dal treno, bus, tram, al posto di lavoro o scuola ammortizzato anteriormente ideale per adulti e ragazzi da provare”.
Per quanto riguarda i modelli Scoot 3N, Scoot 4N, Scoot 4Neco, essi vengono pubblicizzati con la definizione “monopattino”, a cui, per i modelli Scoot 3N e Scoot 4Neco, si aggiunge la dicitura “no casco”.
Nella pagina iniziale del sito, in riferimento a tutti i prodotti della DTM, compare la dicitura “alcuni modelli della nostra ampia gamma sono consigliabili a persone di età superiore ai 14 anni, nel caso contrario si consiglia l’uso in proprietà private, parchi e simili per non creare situazioni di pericolo”.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 15 dicembre 2003, è stato comunicato al segnalante e alla società D.T.M. Elettricità S.a.s. di Dalla Torre Matteo & C. (di seguito DTM), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 5, del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche dei prodotti, alla loro attitudine all’uso pubblicizzato, nonché all’idoneità del messaggio ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute e sicurezza.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società DTM, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni sulle caratteristiche tecniche dei modelli Scoot 3N, Scoot 4N, Scoot 4Neco, 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A e 9/A pubblicizzati nel messaggio, con particolare riferimento alle caratteristiche rilevanti ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, allegando la relativa documentazione. Inoltre, sono state chieste informazioni circa l’esistenza di omologazioni o di richieste di omologazione relative ai prodotti pubblicizzati, nonché precisazioni sui requisiti tecnici di idoneità alla circolazione stradale. Infine, sono state chieste informazioni sulla programmazione pubblicitaria del messaggio in esame e più in generale sulle iniziative pubblicitarie relative ai prodotti in questione.
In data 31 dicembre 2003 è pervenuta una memoria dell’operatore pubblicitario, nella quale, in sintesi, si rappresenta che:
nel sito WEB
http://www.dtmasa.com della DTM esiste una parte specifica, evidenziata nel modulo d’ordine, riguardante le condizioni generali di vendita e le garanzie applicabili, consultabile da ogni interessato senza alcuna difficoltà;
i modelli di monopattini 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A non sono omologati, ma la vendita di mezzi a propulsione elettrica avviene in tutta Europa, sebbene per ogni Paese esista una normativa diversa; non ne sono quindi vietati l’acquisto e la vendita e comunque tali mezzi non sono classificati con una posizione chiara nel nostro Codice della Strada. L’operatore sottolinea anche la circostanza che detti mezzi possono circolare in tutta sicurezza e senza difficoltà in aree private, parchi e simili;
i mezzi denominati Scoot 3N, Scoot 4N e Scoot 4 Neco sono realizzati dai produttori in due versioni, di cui solamente una omologata. La versione omologata di questi mezzi è l’unica versione commercializzata da DTM. Essi sono dotati di libretto di circolazione e di numero di telaio e sono correttamente definiti “ciclomotori a due ruote”. La versione non omologata prodotta dalle case costruttrici è destinata all’utilizzo esclusivo in aree private;
i mezzi denominati Scoot 3N, Scoot 4N, Scoot 4 Neco sono realizzati in due versioni, entrambe dotate di omologazione, di libretto di circolazione e di numero di telaio e sono correttamente definiti “ciclomotori elettrici a due ruote”. Inoltre, le case costruttrici dei mezzi in questione producono una terza versione del prodotto non omologata, che viene definita correttamente come monopattino elettrico. In quest’ultimo caso, il mezzo è destinato esclusivamente ad essere utilizzato in aree private;
in merito alla dicitura sull’utilizzo “consigliato” a persone con età superiore ai 14 anni, bisogna distinguere tra ciclomotori elettrici e monopattini. Questi ultimi, circolando in aree private, non hanno un vincolo di utilizzo che invece esiste obbligatoriamente per legge sui ciclomotori elettrici. Inoltre, la vendita dei mezzi a propulsione elettrica è eseguita a fronte dell’accettazione da parte di un adulto, mediante la verifica dei dati anagrafici inseriti nel sito (come ad esempio il codice fiscale), dopo che lo stesso abbia opportunamente visitato il sito web e letto le condizioni generali di vendita;
quanto alla programmazione pubblicitaria del messaggio in questione, l’operatore pubblicitario ha rappresentato che non è mai stata effettuata pubblicità a mezzo stampa, televisione o radio.
Alla memoria DTM ha allegato:
una nota informativa della N.P.S. NO POLLUTION SYSTEMS S.r.l. con i dati tecnici del modello Scoot 3N, con relativa omologazione europea;
una dichiarazione della AD.EL. Group riguardante i dati tecnici e l'omologazione dei modelli Scoot 4N e Scoot 4Neco;
l’estratto di una legge attualmente in vigore in Germania dove i mezzi pubblicizzati sono regolati da una specifica normativa;
un’ordinanza del Comune di Jesolo (la n. 167/2002) che afferma che la “mancanza di una specifica legislazione” non vieta completamente la circolazione ai monopattini elettrici, ma la ammette con determinate limitazioni.
In data 17 febbraio 2004, sono state acquisite in atti le informazioni fornite nelle comunicazioni inviate dal Ministero dell’Interno in data 10 luglio 2003 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 31 luglio 2003, relativamente al procedimento PI4233.
Per i profili rilevanti nel caso di specie, nella prima comunicazione del Ministero dell’Interno si esclude che i monopattini elettrici possano essere ammessi a circolare sulla strada, in quanto “acceleratori di velocità ai sensi dell’art. 190 C.d.S.”, sia in riferimento alla carreggiata stradale (“ai sensi dell’art. 190, comma 8”), sia al marciapiede (“ai sensi dell’art. 190, comma 9, in questo caso solo se tale uso possa creare situazioni di pericolo per gli altri pedoni, circostanza questa di esperienza comune)”. Nella comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si rappresenta che, laddove i monopattini elettrici siano idonei a superare per costruzione la velocità di 6 Km/h, essi rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/24/CE concernente l’omologazione dei veicoli a due e tre ruote e come tali sono regolati dalla relativa disciplina.
In data 3 marzo 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/03.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso attraverso la rete Internet, in data 5 aprile 2004 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio oggetto di valutazione prospetta la possibilità di utilizzare i mezzi di locomozione leggera pubblicizzati come alternativa ai mezzi di trasporto usualmente impiegati per gli spostamenti in città. Nell’ambito del messaggio, una particolare enfasi viene posta sui vantaggi che derivano dall’uso di questi mezzi, tra cui, per alcuni di essi, la possibilità di essere utilizzati senza indossare il casco. Inoltre, il destinatario del messaggio è indotto a credere che la loro circolazione sulle strade sia consentita senza alcuna restrizione e senza adottare specifiche cautele; in tal senso, l’indicazione contenuta nella home page del sito, per la sua genericità ed indeterminatezza, non individua alcuna specifica limitazione, né di età (“alcuni modelli […] sono consigliabili a persone di età superiore ai 14 anni”), né di modalità di utilizzazione dei mezzi pubblicizzati.
Al fine di valutare la veridicità del messaggio in esame, occorre preliminarmente individuare la normativa applicabile alla fattispecie. Al riguardo, va sottolineato che il Codice della Strada non disciplina espressamente la categoria di veicolo rappresentata dal monopattino elettrico, come è stato anche precisato dal Ministero dell’Interno. In merito, ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo in vigore dal 30 giugno 2003), sono considerati “veicoli” i “velocipedi” i “ciclomotori” e i “veicoli con caratteristiche atipiche”. Tali veicoli hanno ciascuno una regolamentazione specifica per quanto riguarda la circolazione sulle strade, le dotazioni di cui necessitano e i criteri costruttivi da rispettare per le necessarie omologazioni.
Inoltre, ai sensi dell’art. 190 C.d.S., “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade […] Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini, acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per altri utenti”. Per la conduzione dei ciclomotori, inoltre, è previsto un limite minimo di età di 14 anni ed il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida4.
Ad integrazione di tale quadro, si richiama quanto comunicato dal Ministero dell’Interno nella nota del 10 luglio 2003, che ha chiarito come i monopattini elettrici consistano in “acceleratori di velocità […] come tali esclusi dalla possibilità di essere utilizzati sia sulla carreggiata stradale […] sia sul marciapiede ([…] in questo caso solo se tale uso possa creare situazioni di pericolo per gli altri pedoni, circostanza questa di esperienza comune)”.
00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A
In riferimento ai monopattini elettrici 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A, la DTM ha pubblicizzato questi prodotti facendo intendere che fossero liberamente utilizzabili su carreggiata stradale. Dalle risultanze istruttorie è emerso che i prodotti 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A pubblicizzati non sono omologati, né pendono domande in tal senso presso gli organismi competenti; pertanto essi non sono riconducibili a nessuna delle categorie di veicoli espressamente previste dal Codice della Strada.
Dal quadro normativo e dai chiarimenti forniti dalle amministrazioni competenti, si desume che la circolazione sulla strada dei monopattini elettrici è sempre vietata sulla carreggiata stradale e, laddove il suo uso possa creare situazioni di pericolo per i pedoni, anche sul marciapiede, in quanto “acceleratore di velocità”.
Pertanto, il messaggio appare idoneo a indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche e all’attitudine all’uso dei prodotti 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A, in quanto lascia intendere, contrariamente al vero, che essi siano liberamente ammissibili alla circolazione stradale, senza alcun vincolo e senza l’adozione di alcuna cautela, mentre tale possibilità risulta esclusa ovvero estremamente limitata dalla normativa vigente.
Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco
Per quanto attiene alle affermazioni del messaggio relative ai prodotti Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco, va rilevato che esse inducono a ritenere che i suddetti mezzi siano dei semplici “monopattini” e, limitatamente ai modelli Scoot3N e Scoot4Neco, che l’utilizzo del casco non sia necessario per la guida degli stessi.
Per contro, dalle risultanze in atti risulta che i prodotti in questione sono omologati e muniti di libretto di circolazione e vanno dunque qualificati come “ciclomotori”. Essi sono quindi soggetti a tutti gli obblighi di legge previsti per la circolazione sulle strade di questo tipo di veicoli, tra cui l’obbligo di uso del casco e di assicurazione della responsabilità civile.
Pertanto, anche relativamente ai prodotti Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco, il messaggio appare fuorviante in merito alle caratteristiche e alle modalità d’uso dei prodotti pubblicizzati, in quanto lascia intendere che essi siano prodotti sostanzialmente diversi da quelli effettivamente offerti e che, contrariamente al vero, per il loro uso non sia necessario l’uso del casco.
Inoltre, in riferimento all’affermazione contenuta nella home page circa il fatto che alcuni prodotti sono “consigliabili” a persone di età superiore ai 14 anni, si rileva che, alla luce della normativa richiamata, essa è parimenti fuorviante in riferimento ad entrambe le categorie di modelli sopra considerate: nel primo caso, perché la circolazione dei monopattini è sempre vietata sulla carreggiata stradale o fortemente limitata, indipendentemente dall’età del conducente; nel secondo caso, perché la guida è riservata ai maggiori di 14 anni, che abbiano conseguito uno specifico certificato di idoneità alla guida per la conduzione dei ciclomotori.
Infine, tenuto conto delle considerazioni che precedono, poiché tutti i prodotti oggetto del messaggio sono presentati come mezzi di trasporto idonei a circolare nel traffico senza alcuna limitazione o requisito particolare, il messaggio in esame può ritenersi altresì idoneo ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, mettendo in pericolo la sicurezza dei consumatori, in violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società D.T.M. Elettricità S.a.s di Dalla Torre Matteo & C. possa indurre i destinatari in errore relativamente alle caratteristiche dei prodotti e alla loro attitudine all’uso pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneo ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con potenziale pregiudizio per la loro sicurezza;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società D.T.M. Elettricità S.a.s di Dalla Torre Matteo & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera a), e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Perere adunanza del 6 maggio 2004 PI4361
Oggetto: monopattino elettrico DTM Provvedimento n. 13172
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 novembre 2003, integrata in data 9 dicembre 2003, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza del sito WEB
http://www.dtmasa.com relativamente ad alcune pagine, tratte in data 1° dicembre 2003, volte a pubblicizzare i monopattini elettrici Scoot3N, Scoot4N, Scoot4Neco, 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A e 9/A offerti dalla società DTM S.a.s..
In particolare, nella richiesta d’intervento si lamenta la presunta ingannevolezza del messaggio, in relazione al fatto che i modelli 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A e 9/A non sono omologati e non sono pertanto ammessi alla circolazione stradale e che i modelli Scoot3N, Scoot4N, Scoot4Neco non sono monopattini elettrici ma ciclomotori. Inoltre, il messaggio sarebbe fuorviante nella parte in cui afferma che “alcuni modelli della nostra ampia gamma sono consigliabili a persone di età superiore ai 14 anni, nel caso contrario si consiglia l’uso in proprietà private, parchi e simili per non creare situazioni di pericolo”, mentre in realtà gli unici mezzi riportati nel messaggio ammessi alla circolazione su strada sono i ciclomotori, per cui vi è l’obbligo di età superiore ai 14 anni.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto di segnalazione consiste in alcune pagine tratte in data 1 dicembre 2003 dal sito
http://www.dtmasa.com, volte a pubblicizzare i monopattini commercializzati dalla D.T.M. Elettricità S.a.s. di Dalla Torre Matteo & C., contraddistinti dalle sigle 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A, 9/A, Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco.
In particolare, il sito internet pubblicizza il monopattino modello 01/A e 01/A Confort affermando: “può essere un mezzo da città, utile per le isole pedonali, oppure per andare in ufficio. Utile anche in vacanza, sul camper oppure in campeggio, l’oggetto che mancava!”.
Il “monopattino” 09/A viene pubblicizzato nei termini seguenti: “questo mezzo entra a far parte della nostra vita di tutti i giorni soprattutto nelle città dove sempre più spesso c’è il fermo del traffico a causa dell’inquinamento atmosferico”.
I monopattini elettrici 00/A e 06/A vengono pubblicizzati sul sito mediante la dicitura: “Divertentissimo: lo si può usare con il motore elettrico o a spinta ideale per brevi tratti come dal treno, bus, tram, al posto di lavoro o scuola ammortizzato anteriormente ideale per adulti e ragazzi da provare”.
Per quanto riguarda i modelli Scoot 3N, Scoot 4N, Scoot 4Neco, essi vengono pubblicizzati con la definizione “monopattino”, a cui, per i modelli Scoot 3N e Scoot 4Neco, si aggiunge la dicitura “no casco”.
Nella pagina iniziale del sito, in riferimento a tutti i prodotti della DTM, compare la dicitura “alcuni modelli della nostra ampia gamma sono consigliabili a persone di età superiore ai 14 anni, nel caso contrario si consiglia l’uso in proprietà private, parchi e simili per non creare situazioni di pericolo”.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 15 dicembre 2003, è stato comunicato al segnalante e alla società D.T.M. Elettricità S.a.s. di Dalla Torre Matteo & C. (di seguito DTM), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 5, del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche dei prodotti, alla loro attitudine all’uso pubblicizzato, nonché all’idoneità del messaggio ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute e sicurezza.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società DTM, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni sulle caratteristiche tecniche dei modelli Scoot 3N, Scoot 4N, Scoot 4Neco, 00/A, 1/A, 1/A Confort, 6/A e 9/A pubblicizzati nel messaggio, con particolare riferimento alle caratteristiche rilevanti ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, allegando la relativa documentazione. Inoltre, sono state chieste informazioni circa l’esistenza di omologazioni o di richieste di omologazione relative ai prodotti pubblicizzati, nonché precisazioni sui requisiti tecnici di idoneità alla circolazione stradale. Infine, sono state chieste informazioni sulla programmazione pubblicitaria del messaggio in esame e più in generale sulle iniziative pubblicitarie relative ai prodotti in questione.
In data 31 dicembre 2003 è pervenuta una memoria dell’operatore pubblicitario, nella quale, in sintesi, si rappresenta che:
nel sito WEB
http://www.dtmasa.com della DTM esiste una parte specifica, evidenziata nel modulo d’ordine, riguardante le condizioni generali di vendita e le garanzie applicabili, consultabile da ogni interessato senza alcuna difficoltà;
i modelli di monopattini 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A non sono omologati, ma la vendita di mezzi a propulsione elettrica avviene in tutta Europa, sebbene per ogni Paese esista una normativa diversa; non ne sono quindi vietati l’acquisto e la vendita e comunque tali mezzi non sono classificati con una posizione chiara nel nostro Codice della Strada. L’operatore sottolinea anche la circostanza che detti mezzi possono circolare in tutta sicurezza e senza difficoltà in aree private, parchi e simili;
i mezzi denominati Scoot 3N, Scoot 4N e Scoot 4 Neco sono realizzati dai produttori in due versioni, di cui solamente una omologata. La versione omologata di questi mezzi è l’unica versione commercializzata da DTM. Essi sono dotati di libretto di circolazione e di numero di telaio e sono correttamente definiti “ciclomotori a due ruote”. La versione non omologata prodotta dalle case costruttrici è destinata all’utilizzo esclusivo in aree private;
i mezzi denominati Scoot 3N, Scoot 4N, Scoot 4 Neco sono realizzati in due versioni, entrambe dotate di omologazione, di libretto di circolazione e di numero di telaio e sono correttamente definiti “ciclomotori elettrici a due ruote”. Inoltre, le case costruttrici dei mezzi in questione producono una terza versione del prodotto non omologata, che viene definita correttamente come monopattino elettrico. In quest’ultimo caso, il mezzo è destinato esclusivamente ad essere utilizzato in aree private;
in merito alla dicitura sull’utilizzo “consigliato” a persone con età superiore ai 14 anni, bisogna distinguere tra ciclomotori elettrici e monopattini. Questi ultimi, circolando in aree private, non hanno un vincolo di utilizzo che invece esiste obbligatoriamente per legge sui ciclomotori elettrici. Inoltre, la vendita dei mezzi a propulsione elettrica è eseguita a fronte dell’accettazione da parte di un adulto, mediante la verifica dei dati anagrafici inseriti nel sito (come ad esempio il codice fiscale), dopo che lo stesso abbia opportunamente visitato il sito web e letto le condizioni generali di vendita;
quanto alla programmazione pubblicitaria del messaggio in questione, l’operatore pubblicitario ha rappresentato che non è mai stata effettuata pubblicità a mezzo stampa, televisione o radio.
Alla memoria DTM ha allegato:
una nota informativa della N.P.S. NO POLLUTION SYSTEMS S.r.l. con i dati tecnici del modello Scoot 3N, con relativa omologazione europea;
una dichiarazione della AD.EL. Group riguardante i dati tecnici e l'omologazione dei modelli Scoot 4N e Scoot 4Neco;
l’estratto di una legge attualmente in vigore in Germania dove i mezzi pubblicizzati sono regolati da una specifica normativa;
un’ordinanza del Comune di Jesolo (la n. 167/2002) che afferma che la “mancanza di una specifica legislazione” non vieta completamente la circolazione ai monopattini elettrici, ma la ammette con determinate limitazioni.
In data 17 febbraio 2004, sono state acquisite in atti le informazioni fornite nelle comunicazioni inviate dal Ministero dell’Interno in data 10 luglio 2003 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 31 luglio 2003, relativamente al procedimento PI4233.
Per i profili rilevanti nel caso di specie, nella prima comunicazione del Ministero dell’Interno si esclude che i monopattini elettrici possano essere ammessi a circolare sulla strada, in quanto “acceleratori di velocità ai sensi dell’art. 190 C.d.S.”, sia in riferimento alla carreggiata stradale (“ai sensi dell’art. 190, comma 8”), sia al marciapiede (“ai sensi dell’art. 190, comma 9, in questo caso solo se tale uso possa creare situazioni di pericolo per gli altri pedoni, circostanza questa di esperienza comune)”. Nella comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si rappresenta che, laddove i monopattini elettrici siano idonei a superare per costruzione la velocità di 6 Km/h, essi rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/24/CE concernente l’omologazione dei veicoli a due e tre ruote e come tali sono regolati dalla relativa disciplina.
In data 3 marzo 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/03.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso attraverso la rete Internet, in data 5 aprile 2004 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio oggetto di valutazione prospetta la possibilità di utilizzare i mezzi di locomozione leggera pubblicizzati come alternativa ai mezzi di trasporto usualmente impiegati per gli spostamenti in città. Nell’ambito del messaggio, una particolare enfasi viene posta sui vantaggi che derivano dall’uso di questi mezzi, tra cui, per alcuni di essi, la possibilità di essere utilizzati senza indossare il casco. Inoltre, il destinatario del messaggio è indotto a credere che la loro circolazione sulle strade sia consentita senza alcuna restrizione e senza adottare specifiche cautele; in tal senso, l’indicazione contenuta nella home page del sito, per la sua genericità ed indeterminatezza, non individua alcuna specifica limitazione, né di età (“alcuni modelli […] sono consigliabili a persone di età superiore ai 14 anni”), né di modalità di utilizzazione dei mezzi pubblicizzati.
Al fine di valutare la veridicità del messaggio in esame, occorre preliminarmente individuare la normativa applicabile alla fattispecie. Al riguardo, va sottolineato che il Codice della Strada non disciplina espressamente la categoria di veicolo rappresentata dal monopattino elettrico, come è stato anche precisato dal Ministero dell’Interno. In merito, ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo in vigore dal 30 giugno 2003), sono considerati “veicoli” i “velocipedi” i “ciclomotori” e i “veicoli con caratteristiche atipiche”. Tali veicoli hanno ciascuno una regolamentazione specifica per quanto riguarda la circolazione sulle strade, le dotazioni di cui necessitano e i criteri costruttivi da rispettare per le necessarie omologazioni.
Inoltre, ai sensi dell’art. 190 C.d.S., “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade […] Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini, acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per altri utenti”. Per la conduzione dei ciclomotori, inoltre, è previsto un limite minimo di età di 14 anni ed il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida4.
Ad integrazione di tale quadro, si richiama quanto comunicato dal Ministero dell’Interno nella nota del 10 luglio 2003, che ha chiarito come i monopattini elettrici consistano in “acceleratori di velocità […] come tali esclusi dalla possibilità di essere utilizzati sia sulla carreggiata stradale […] sia sul marciapiede ([…] in questo caso solo se tale uso possa creare situazioni di pericolo per gli altri pedoni, circostanza questa di esperienza comune)”.
00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A
In riferimento ai monopattini elettrici 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A, la DTM ha pubblicizzato questi prodotti facendo intendere che fossero liberamente utilizzabili su carreggiata stradale. Dalle risultanze istruttorie è emerso che i prodotti 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A pubblicizzati non sono omologati, né pendono domande in tal senso presso gli organismi competenti; pertanto essi non sono riconducibili a nessuna delle categorie di veicoli espressamente previste dal Codice della Strada.
Dal quadro normativo e dai chiarimenti forniti dalle amministrazioni competenti, si desume che la circolazione sulla strada dei monopattini elettrici è sempre vietata sulla carreggiata stradale e, laddove il suo uso possa creare situazioni di pericolo per i pedoni, anche sul marciapiede, in quanto “acceleratore di velocità”.
Pertanto, il messaggio appare idoneo a indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche e all’attitudine all’uso dei prodotti 00/A, 1/A, 1/A Confort e 6/A, in quanto lascia intendere, contrariamente al vero, che essi siano liberamente ammissibili alla circolazione stradale, senza alcun vincolo e senza l’adozione di alcuna cautela, mentre tale possibilità risulta esclusa ovvero estremamente limitata dalla normativa vigente.
Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco
Per quanto attiene alle affermazioni del messaggio relative ai prodotti Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco, va rilevato che esse inducono a ritenere che i suddetti mezzi siano dei semplici “monopattini” e, limitatamente ai modelli Scoot3N e Scoot4Neco, che l’utilizzo del casco non sia necessario per la guida degli stessi.
Per contro, dalle risultanze in atti risulta che i prodotti in questione sono omologati e muniti di libretto di circolazione e vanno dunque qualificati come “ciclomotori”. Essi sono quindi soggetti a tutti gli obblighi di legge previsti per la circolazione sulle strade di questo tipo di veicoli, tra cui l’obbligo di uso del casco e di assicurazione della responsabilità civile.
Pertanto, anche relativamente ai prodotti Scoot3N, Scoot4N e Scoot4Neco, il messaggio appare fuorviante in merito alle caratteristiche e alle modalità d’uso dei prodotti pubblicizzati, in quanto lascia intendere che essi siano prodotti sostanzialmente diversi da quelli effettivamente offerti e che, contrariamente al vero, per il loro uso non sia necessario l’uso del casco.
Inoltre, in riferimento all’affermazione contenuta nella home page circa il fatto che alcuni prodotti sono “consigliabili” a persone di età superiore ai 14 anni, si rileva che, alla luce della normativa richiamata, essa è parimenti fuorviante in riferimento ad entrambe le categorie di modelli sopra considerate: nel primo caso, perché la circolazione dei monopattini è sempre vietata sulla carreggiata stradale o fortemente limitata, indipendentemente dall’età del conducente; nel secondo caso, perché la guida è riservata ai maggiori di 14 anni, che abbiano conseguito uno specifico certificato di idoneità alla guida per la conduzione dei ciclomotori.
Infine, tenuto conto delle considerazioni che precedono, poiché tutti i prodotti oggetto del messaggio sono presentati come mezzi di trasporto idonei a circolare nel traffico senza alcuna limitazione o requisito particolare, il messaggio in esame può ritenersi altresì idoneo ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, mettendo in pericolo la sicurezza dei consumatori, in violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società D.T.M. Elettricità S.a.s di Dalla Torre Matteo & C. possa indurre i destinatari in errore relativamente alle caratteristiche dei prodotti e alla loro attitudine all’uso pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneo ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con potenziale pregiudizio per la loro sicurezza;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società D.T.M. Elettricità S.a.s di Dalla Torre Matteo & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera a), e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Articoli del codice e altri provvedimenti connessi. | 72,8 kB |
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