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Data di pubblicazione: 29 novembre 2003

Nuovo art. 110 tulps

Roma 26 novembre 2003


Prot. n. UDG/578
Al Comando Generale
della Guardia di Finanza
Ufficio del Capo di Stato Maggiore
Viale XXI Aprile, 51
00162 R O M A
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
(c.a. Pref. Cazzella)
Piazza del Viminale, 1
00198 R O M A
Ai Dirigenti degli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato
Loro Sedi

e, per conoscenza:
Al Sottosegretario di Stato
On.le Manlio Contento
SEDE
Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A
Al Sig. Capo dell’Ufficio per il Coordinamento Legislativo -Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A


OGGETTO: Art. 110, comma 7-bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Considerazioni e chiarimenti circa l’applicazione.

Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto all’articolo 110 del TULPS, il comma 7-bis che stabilisce, per l’intero comparto degli apparecchi e congegni da intrattenimento, il divieto di ogni forma di gioco che riproduca le regole del poker, al fine di evitare che, anche in modo surrettizio, si ripropongano elementi di incentivazione alla ludopatia ed allo sfruttamento a fini illeciti di tali patologie.
Con la disposizione in esame, infatti, il divieto della riproduzione del gioco del poker e delle sue regole fondamentali, previsto dall’art. 110, comma 6, del TULPS, viene esteso alle altre tipologie di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS.
Sembra evidente che la finalità della norma in questione va individuata, come peraltro già accennato, nella esigenza di contrastare tipologie di gioco, assimilabili al gioco d’azzardo per caratteristiche e modalità specifiche, i cui effetti negativi si sono rivelati in maniera ripetuta in questi ultimi anni.
Per gli apparecchi di cui al comma 7, lettera b), attualmente in esercizio solo in quanto dotati di regolare autorizzazione ai sensi dell’art. 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni - da riconvertire (ove tecnicamente possibile) in uno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 o comma 7, lettere a) e c), del TULPS, ovvero da rimuovere entro il 1° maggio 2004, ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del citato decreto legge - non si ritiene applicabile, fino a tale data, il divieto di cui alla modifica normativa in esame.
Per tali apparecchi, infatti, il regime transitorio di liceità (vedi nota della scrivente n. 170/UDG del 26 marzo 2003 – Allegato 1) previsto in scadenza per il 31 dicembre dell’anno in corso, si ritiene prorogato al 30 aprile 2004, ai sensi del già citato articolo 39.
Si precisa, infine, che la mancata conversione di detti apparecchi in una delle tipologie citate per il gioco lecito, ovvero la mancata disinstallazione degli stessi, comporta le conseguenze di carattere sanzionatorio di cui alla vigente legislazione, che prevedono anche la preclusione, per il gestore inadempiente, di ottenere il rilascio di nulla-osta per un periodo di cinque anni.

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Tino
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