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Data di pubblicazione: 19 novembre 2003

Destinazione dei veicoli

Per poter parlare di autotrasporto occorre avere chiaro il concetto di destinazione ed uso dei veicoli.

L’art. 82 disciplina l’uso e la destinazione dei veicoli:
La
destinazione di un veicolo riguarda l’impiego che dello stesso se ne fa in base alle sue caratteristiche costruttive e tecniche, come ad esempio, il trasporto di persone e il trasporto di cose;
L’
uso del veicolo riguarda invece la sua utilizzazione economica, e il Codice ne distingue due categorie:
l’uso proprio;
l’uso di terzi.

L’uso e la destinazione di un veicolo sono riportate sulla carta di circolazione.
Utilizzare un veicolo per una destinazione diversa o per un uso diverso da quello riportato sulla carta di circolazione è sanzionato dall’art. 82 con sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione, solo se ed in quanto la violazione accertata non è già sanzionata da un’altra norma speciale.


Sono sanzionabili, ad esempio, i seguenti casi:
veicolo immatricolato come autovettura che trasporta merce nell’abitacolo e comunque di natura e/o quantità non giustificabili in base a esigenze personali e familiari;
rimorchio T.A.T.S. (specifico per attrezzature turistico-sportive) che trasporta oggetti diversi;
macchine agricole che trasportano materiali diversi dai prodotti agro-forestali o da attrezzi connessi con l’attività agricola (ad esempio trasportano mobili o merci);
autocarri che trasportano in cabina persone non addette all’uso o al carico e scarico delle cose trasportate (autostoppisti, bambini): si applica l’art. 82 comma 8;
autocarri che trasportano persone nel vano di carico della merce: si applica l’art. 82 comma 9;
veicoli con attestazione ATP scaduta che trasportano merce deperibile per le quali è previsto un trasporto in regime di temperatura controllata (ad esempio carne fresca).
Tutte queste violazioni possono concorrere a realizzare anche un illecito fiscale, in quanto la tassa di possesso ha un ammontare diverso a seconda della destinazione e dell’uso del veicolo (Legge 27/1978).

Non si applica, invece. l’art. 82 quando:
mezzi d’opera trasportano merci diverse da quelle consentite all’art. 54, comma 1, lettera n). Sono quei veicoli che possono trasportare materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati, oppure che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia (betoniere). Questa violazione è sanzionata dall’art. 10, comma 21 (sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione);
un veicolo non destinato a locazione senza conducente viene adibito a tale uso. Si applica l’art. 84, comma 7 (sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione);
un veicolo viene utilizzato per trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi senza la prescritta licenza o autorizzazione. Per queste violazioni si applica la legge 298/1974.


La disciplina del trasporto di cose su strada riguarda tutti i tipi di trasporto effettuati con autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e trattori stradali.
E' regolata dalla Legge 06.06.1974 n. 298 e da numerose altre fonti normative che si sono succedute in questi ultimi anni nonché dagli articoli da 82 a 89 del codice della strada.

(...)

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