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28 maggio 2013

Attività di money transfer

In data odierna la Questura competente a seguito di informazioni richieste da un commercialista, ha comunicato telefonicamente che l'attività di money transfert non è più di loro competenza a seguito del "Decreto milleproroghe" D.L. 216/2011 convertito con L. 12/2012, e che pertanto l'utente interessato a tale attività deve presentare una scia al comune; la Questura, dietro richiesta dello scrivente ha affermato che si può usare come modulistica, una scia dell'internet point perché l'attività, secondo loro, è equiparata.

 

Il dubbio è se effettivamente è il comune che deve ricevere tale scia, e che tipo di controlli si devono fare anche alla luce del comunicato emesso dalla Banca d'Italia che si riporta

 

"Avviso

 

Il decreto legislativo n. 141/2010 e successive modifiche prevede che la Banca d'Italia cessi la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria al termine del periodo transitorio definito dal combinato disposto degli artt. 26, comma 4, e 28, comma 1-bis.

 

Pertanto,

 

· dal 1° gennaio 2013, possono continuare ad esercitare, l'attività di agenzia in attività finanziaria in base alla previgente disciplina, i soggetti iscritti nel vecchio elenco tenuto dalla Banca d'Italia che hanno presentato nei termini prescritti domanda di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall'OAM. L'esercizio di tale attività è consentito fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa. Di seguito sono pubblicati i nominativi degli agenti in attività finanziaria che beneficiano del richiamato regime transitorio: persone fisiche, società e relativi collaboratori;

 

· dal 29 marzo 2013, scaduto il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione (Decreto MEF 256/2012) previsto dall'art. 128-quater, comma 6, del TUB possono continuare ad esercitare l'attività di agenzia nei servizi di pagamento, in base alla previgente normativa, i soggetti iscritti nel vecchio elenco che hanno presentato all'OAM, domanda di iscrizione nella sezione speciale loro riservata, secondo le modalità e i termini previsti. L'esercizio di tale attività è consentito, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa. Di seguito sono pubblicati i nominativi degli agenti nei servizi di pagamento che beneficiano del richiamato regime transitorio: persone fisiche, società e relativi collaboratori (elenco in allestimento).

 

Tutti gli altri soggetti iscritti (persone fisiche e società)nell'elenco istituito ai sensi dell'art, 3 del D.Lgs. 374/1999, sono cancellati d'ufficio.

 

E' fatto obbligo ai soggetti cancellati di cessare l'esercizio dell'attività e di provvedere senza indugio ad eliminare ogni riferimento all'attività di agenzia dall'oggetto sociale, dalla ragione o denominazione sociale nonché da ogni altro segno distintivo dell'impresa fin qui utilizzato. E' altresì inibito l'uso del numero di iscrizione a suo tempo attribuito. "

 

Si richiede quindi quali tipi di controlli il Comune debba effettuare, e se effettivamente si debba presentare una Scia al Comune, se in caso affermativo se sia possibile avere la modulistica inerente.

 

Cordiali saluti.

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