27 maggio 2013
Il procedimento disciplinare prevede che il datore di lavoro non possa applicare alcuna sanzione (ad esclusione del rimprovero verbale) se prima non contesta l'addebito formalmente e in forma scritta e non lascia al lavoratore il diritto di difesa.
La contestazione dell'addebito dev'essere:
specifica, cioè deve fornire le indicazioni necessarie per individuare il fatto o i fatti materiali e precisi che il datore ritiene sanzionabili (ma non è necessaria una dettagliata descrizione);
immediata, tenendo conto della fattispecie contestata (condotta puntuale o ripetuta, palese o occulta ecc.) e quindi della possibilità del datore di lavoro di venire a conoscenza;
immutabile, cioè non può fare riferimento a circostanze nuove rispetto a quelle contestate che possono dare una diversa valutazione dell'infrazione.
La legge non prescrive una precisa modalità di notifica della contestazione, che quindi può essere fatta con raccomandata o consegna a mano.
Se il datore di lavoro ritiene che la procedura disciplinare sia incompatibile con la presenza in azienda del lavoratore può stabilire una sospensione cautelare per la durata del procedimento stesso, ma senza la sospensione della retribuzione.
Entro 5 giorni dalla notifica della contestazione (ad eccezione del richiamo verbale che, per sua stessa natura, non può essere notificato) il lavoratore può presentare le sue difese.
Trascorso tale termine il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio "In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
Avverso il provvedimento disciplinare il lavoratore ha facoltà di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro oppure di adire l'autorità giudiziaria in via ordinaria (il ricorso sarà intentato - in caso di Unione di Comuni - contro il Comune che ha intimato il provvedimento sanzionatorio).
Tuttavia, il rimprovero verbale non prevede la previa contestazione di addebito.
Infatti l'art. 55-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 prevede che "alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo".
E l'art. 24, comma 2, CCNL 06.07.1995 dispone che "l'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato".
Come si vede, tutto il meccanismo descritto non riguarda, per espressa esclusione della norma, il rimprovero verbale.
Richiamo verbale
Materia:
Pubb.impiego e varie
Si richiede se nel caso di irrogazione di sanzione disciplinare del semplice richiamo verbale sia possibile per il lavoratore impugnare il provvedimento davanti al Giudice del lavoro e, nel caso di risposta affermativa, entro quanto tempo dalla notifica del provvedimento.
Da una attenta lettura della norma pare venga esclusa tale possibilità e pure ANCITEL condivide tale l'orientamento. Infatti Il convincimento si fonda sulla lettura delle norme della contrattazione collettiva riguardanti la normativa disciplinare e sul disposto degli artt. 55 e ss. del D.lgs. 165/2001.Il procedimento disciplinare prevede che il datore di lavoro non possa applicare alcuna sanzione (ad esclusione del rimprovero verbale) se prima non contesta l'addebito formalmente e in forma scritta e non lascia al lavoratore il diritto di difesa.
La contestazione dell'addebito dev'essere:
specifica, cioè deve fornire le indicazioni necessarie per individuare il fatto o i fatti materiali e precisi che il datore ritiene sanzionabili (ma non è necessaria una dettagliata descrizione);
immediata, tenendo conto della fattispecie contestata (condotta puntuale o ripetuta, palese o occulta ecc.) e quindi della possibilità del datore di lavoro di venire a conoscenza;
immutabile, cioè non può fare riferimento a circostanze nuove rispetto a quelle contestate che possono dare una diversa valutazione dell'infrazione.
La legge non prescrive una precisa modalità di notifica della contestazione, che quindi può essere fatta con raccomandata o consegna a mano.
Se il datore di lavoro ritiene che la procedura disciplinare sia incompatibile con la presenza in azienda del lavoratore può stabilire una sospensione cautelare per la durata del procedimento stesso, ma senza la sospensione della retribuzione.
Entro 5 giorni dalla notifica della contestazione (ad eccezione del richiamo verbale che, per sua stessa natura, non può essere notificato) il lavoratore può presentare le sue difese.
Trascorso tale termine il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio "In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
Avverso il provvedimento disciplinare il lavoratore ha facoltà di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro oppure di adire l'autorità giudiziaria in via ordinaria (il ricorso sarà intentato - in caso di Unione di Comuni - contro il Comune che ha intimato il provvedimento sanzionatorio).
Tuttavia, il rimprovero verbale non prevede la previa contestazione di addebito.
Infatti l'art. 55-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 prevede che "alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo".
E l'art. 24, comma 2, CCNL 06.07.1995 dispone che "l'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato".
Come si vede, tutto il meccanismo descritto non riguarda, per espressa esclusione della norma, il rimprovero verbale.
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