Sanzioni lr 16 - 2008
Buon giorno. Le questioni che vorrei proporre per un chiarimento sono due e sono conseguenti alle novità introdotte dalla Legge regione Liguria 9/2012 soprattutto in materia sanzionatoria.
In data 26.04.2012 è entrata in vigore la predetta legge regionale 9/2012 che ha modificato, tra le altre la LR 16/2008, che disciplina l'attività edilizia. In particolare l'art. 32 della LR 9/2012 ha riscritto l'art. 43 della l.r.16/2008 determinando nuovi importi sanzionatori.
Ciò posto la domanda è la seguente: E' applicabile la nuova previsione di sanzione minima pari a _ 1033,00 (la sanzione minima precedente era di _ 516), per un intervento eseguito circa 10 anni fa?
L'Ufficio Tecnico del Comune ritiene di sì in funzione di una interpretazione dell'art. 48 della L.R. 9/2012 (Norme transitorie) che escluderebbe tale possibilità soltanto per i procedimenti già in corso; pertanto se l'accertamento è successivo all'entrata in vigore di tale norma e conseguentemente lo è l'avvio del procedimento si può applicare la nuova sanzione.
Personalmente la ritengo una interpretazione piuttosto singolare visto che all'epoca neppure esisteva l'istituto della SCIA in materia edilizia.
Ritengo che la sanzione applicata a violazione commessa prima dell'emanazione del nuovo testo dell'art. 43, in forza del principio di legalità sia illegittima.
Il secondo aspetto riguarda l'applicazione della sanzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 43 della L.R. 16/2008 come riscritto recentemente. Oltre alla considerazione generale prima cennata (decorrenza applicabilità) essendo stabiliti il minimo e massimo edittale è oblabile col doppio del minimo secondo le regole generali della L..45/82 ?
Ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.
L.R. 6 giugno 2008, n. 16.Disciplina dell'attività edilizia
Art. 43. (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità) [56]
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 21 bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell'articolo 25, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00. Agli interventi, di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettera b), realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del territorio.
2. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
3. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti in assenza di SCIA o di DIA obbligatoria e interessino immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nell'articolo 2, lettera A, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede alla Soprintendenza competente apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il responsabile dello SUE provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione in pristino o irrogando la sanzione da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
5. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono presentare istanza di accertamento di conformità versando la somma, non inferiore a euro 1.033,00 e non superiore a euro 10.329,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio, salva la possibilità di versamento diretto dell'importo massimo della ridetta sanzione da parte dell'interessato. Resta fermo comunque il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a SCIA o a DIA onerosa ai sensi degli articoli 38 e 39. Nel caso in cui l'intervento sia stato realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione, il rilascio del titolo in sanatoria deve essere preceduto dall'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sulla richiesta di accertamento di conformità, il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.
7. Ove l'intervento iniziato o realizzato a seguito di SCIA o di DIA obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione di cui agli articoli 21 bis e 23, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 51 e 59 con possibilità di conseguire l'accertamento di conformità di cui all'articolo 49, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.
8. Non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale. In tale caso, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.
[56] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 e così sostituito dall'art. 32 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9.
L.R. 5 aprile 2012, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in [...]
Art. 48. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze presentate e dei procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore.
2. I Comuni nei quali non sia costituito lo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a provvedere alla sua costituzione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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