Autorizzazione art. 86 TULPS
I titolari di contratto di autorizzazione alla vendita dei biglietti ad estrazione istantanea - cosiddetti gratta e vinci - (contratto stipulato con il concessionario Lotterie Nazionali srl), ai fini della succitata vendita, devono dimostare al Concessionario di essere in possesso di autorizzazione di cui all'art. 86 oppure 88 del TULPS:
essendo una lotteria istantanea che opera in forza di una concessione dello Stato, non pare che tale fattispecie rientri fra i giochi leciti autorizzabili ai sensi dell'art. 86 del TULPS (competenza del Sindaco) ma bensì rientri fra quelle autorizzabili ai sensi dell'art. 88 del TULPS (competenza Questore) rilasciate nell'interesse dei concessionari.
Fatta questa premessa, si richiede se, una rivendita generi di monopolio (tabaccheria), che non ha installato alcun gioco lecito (e quindi non è in possesso di alcuna autorizzazione ex art. 86 del TULPS) , debba richiedere autorizzazione per la vendita di biglietti di lotterie ad estrazione istantanea (gratta e vinci) al Sindaco (ex art. 86 del TULPS) o al Questore (ex art. 88 del TULPS)
Si ringrazia per la collaborazione.
Vuoi visualizzare la risposta del quesito?
Acquista il quesito