Chiusura temporanea di VASP, sentieri e mulattiere in caso di allerta meteo e situazioni di pericolo
Si chiede se sia legittimo, per un Comune montano della Lombardia, caratterizzato da un territorio di circa 95 km² e da frequenti fenomeni franosi, adottare un'ordinanza sindacale che disponga la chiusura temporanea al transito della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), dei sentieri e delle mulattiere in presenza di:
- allerte regionali di Protezione Civile di livello arancione o rosso
- temporali intensi, forti precipitazioni, vento forte o altre condizioni meteorologiche tali da determinare situazioni di rischio
- eventi concreti quali caduta di piante, frane, smottamenti, cedimenti o altre condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.
Si chiede, in particolare, se tale chiusura possa essere prevista in via preventiva e generale, collegandola al verificarsi di determinati livelli di allerta regionale, oppure se sia sempre necessario un accertamento concreto e specifico della situazione di pericolo ai fini dell'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente.
Si chiede inoltre quale sia il corretto fondamento giuridico del provvedimento, avuto riguardo agli artt. 50 e 54 del TUEL, alla normativa regionale in materia di VASP e alla disciplina di Protezione Civile, e se sia possibile predisporre un sistema costituito da un'ordinanza generale preventiva e successivi atti di attivazione della chiusura.
Un ulteriore problema riguarda la pubblicizzazione e segnalazione del divieto: considerata l'estensione del territorio, l'elevato numero di VASP, sentieri, mulattiere e relativi accessi, nonché la necessità di intervenire tempestivamente, è materialmente impossibile installare ogni volta barriere e segnaletica presso tutti i punti di accesso.
Si chiede pertanto se, ai fini della conoscibilità e dell'efficacia del divieto, possa ritenersi sufficiente una adeguata pubblicizzazione dell'ordinanza e dell'attivazione della chiusura attraverso Albo Pretorio, sito istituzionale, canali comunali e di Protezione Civile, cartografia della rete interessata e segnaletica presso i principali punti di accesso, oppure se sia necessaria la segnalazione fisica del divieto presso ogni singolo accesso.
Infine, si chiede quale sia, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza, lo strumento giuridico più idoneo a tutelare l'incolumità pubblica e, al contempo, l'Ente e il Sindaco, consentendo la chiusura tempestiva della rete in situazioni di rischio senza imporre all'Amministrazione adempimenti materialmente inesigibili, quali il presidio fisico di ogni singolo percorso. Ringrazio anticipatemente per la risposta. Cordiali Saluti.
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