Agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande: sorvegliabilità dei locali
Siamo in Regione Piemonte. Un’impresa agrituristica svolge attività di pesca sportiva e di somministrazione di alimenti e bevande, la sua attività è stata autorizzata ai sensi della L.R. n. 38/1995.
Recentemente una forza di polizia ha effettuato sopralluogo presso i locali e li ha trovati carenti rispetto ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/92 pertanto con nota apposita ha chiesto un sopralluogo congiunto da effettuarsi con l’autorità di vigilanza comunale che, in ossequio alla vigente normativa statale D. Lgs. n. 103/2024 (Semplificazione dei controlli sulle attività economiche), che vieta la ripetizione ingiustificata dei sopralluoghi sulle attività economiche, ha replicato chiedendo l’emissione di un atto di diffida al ripristino delle condizioni di sorvegliabilità, da parte del Suap, entro un termine assegnato, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Faccio presente che attualmente anche l’inizio attività di agriturismo è soggetto a Scia e che la modulistica unificata relativa non contempla la dichiarazione del segnalante relativa al possesso dei requisiti di sorvegliabilità D.M. 17/12/1992, n. 564 che è invece presente nelle dichiarazioni del modulo SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER BAR, RISTORANTI E ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
Pertanto si chiede cortesemente se l’attività di agriturismo, quando all’interno vi sia il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, sia assoggettata ai requisiti di cui al D.M. 564/92; se le verifiche relative possano essere svolte da tutte le forze dell’ordine indistintamente e se sia corretto emettere subito atto di diffida, indirizzato alla impesa agrituristica, per il ripristino delle condizioni di sorvegliabilità dei locali, senza ulteriore sopralluogo.
Si ringrazia vivamente.
Cordiali saluti.
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