lunedì, 3 agosto 2026
spinner
30 luglio 2026

Rilascio del certificato di inutilizzabilità

La legge n. 14/2026 non individua espressamente gli elementi oggetto dell'accertamento necessario ai fini del rilascio del certificato di inutilizzabilità del veicolo. Tuttavia, l'art. 3 della medesima legge, già nella propria rubrica, individua quale presupposto della verifica lo stato di veicolo fuori uso.

La condizione di veicolo fuori uso appare inoltre strettamente correlata allo stato di abbandono, come richiamato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 7 aprile 2026. Il D.M. n. 460/1999, all'art. 1, individua infatti gli elementi presuntivi dello stato di abbandono, quali la mancanza della targa di immatricolazione o del contrassegno identificativo ovvero l'assenza di parti essenziali per l'uso o la conservazione del veicolo.

Sotto il profilo giuridico ed economico, l'espressione "fuori uso" individua un bene mobile che, per usura, danneggiamento od obsolescenza, ha definitivamente perduto la propria funzione originaria e ogni utilità economica, assumendo pertanto la qualificazione di rifiuto.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si sottopone il seguente quesito interpretativo.

Numerosi centri di raccolta e demolizione stanno richiedendo alla Polizia Locale il rilascio del certificato di inutilizzabilità relativamente a veicoli sottoposti a fermo amministrativo, già conferiti presso i rispettivi impianti, al fine di procedere alla loro demolizione e radiazione.

Si chiede, pertanto, se sia giuridicamente ammissibile il rilascio del certificato di inutilizzabilità quando il veicolo risulti già nella disponibilità del centro di raccolta.

A parere dello scrivente, tale soluzione non sembrerebbe conforme alla disciplina vigente. L'accertamento dello stato di veicolo fuori uso costituisce infatti il presupposto logico e giuridico del procedimento e dovrebbe essere effettuato prima del conferimento del veicolo al centro di raccolta. Solo a seguito dell'accertamento della qualificazione del veicolo quale rifiuto potrebbe legittimamente aver luogo il suo trasferimento presso il demolitore per le successive operazioni di demolizione e radiazione.

Si chiede, pertanto, di conoscere se tale interpretazione possa ritenersi corretta ovvero se il certificato di inutilizzabilità possa essere validamente rilasciato anche successivamente all'avvenuto conferimento del veicolo presso il centro di raccolta autorizzato, con l'indicazione degli eventuali riferimenti normativi o orientamenti ministeriali che consentano tale diversa soluzione.

Vuoi visualizzare la risposta del quesito?

Acquista il quesito