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21 aprile 2010

Noleggio senza conducente - requisiti soggettivi

In data 27/01/2010 abbiamo ricevuto dal legale rappresentante di una società una comunicazione di inizio attività per noleggio senza conducente (DPR 19/12/2001 n. 481). Copia della comunicazione è stata inviata alla locale Prefettura. In data 31/03/2010 abbiamo ricevuta una comunicazione a firma del Viceprefetto dirigente dell'area Ordine e Sicurezza Pubblica nella quale è riportato "..... l'attività di noleggio senza conducente rientra a pieno titolo nelle autorizzazioni di polizia sottoposte alla esistenza del richiedente, dei requisiti soggettivi sanciti dall'art. 11 del TULPS. Nel caso in esame, dalle informazioni fornite dai competenti Organi di Polizia si rileva che il Signor XY non gode dei requisiti previsti dall'art 11 TULPS per il rilascio dell'autorizzazione in questione ...".


Abbiamo quindi inviato al Signor XY la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di avvio procedimento di divieto di esercizio dell'attività di noleggio senza conducente.


Da verifiche effettuate successivamente abbiamo accertato che nella banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti a carico del Signor XY:


1) 23/07/1991 Decreto penale del GIP Pretura di S. esecutivo il 01/10/1991 1° reato emissione di assegni a vuoto art. 16 n. 2 RD 21/12/1993 n. 1736 (commesso il 27/07/1990) - reato depenalizzato/abrogato (D.Lvo 30/12/1999 n. 507) Dispositivo: multa Lire 900.000 (pari a _ 464,81) Benefici: Non Menzione (art. 175 C.P.)


2) 08/01/1992 Decreto penale del GIP Pretura di S. esecutivo il 04/03/1992 1° reato emissione di assegni a vuoto art. 16 n. 2 RD 21/12/1993 n. 1736 (commesso il 27/07/1990) - reato depenalizzato/abrogato (D.Lvo 30/12/1999 n. 507) Dispositivo: multa Lire 400.000 (pari a _ 206,58) Benefici: Non Menzione (art. 175 C.P.)


3) 28/03/1992 Decreto penale del GIP Pretura di M. esecutivo il 03/05/1992 1° reato emissione di assegni a vuoto art. 16 n. 2 RD 21/12/1993 n. 1736 (commesso il 30/07/1990) - reato depenalizzato/abrogato (D.Lvo 30/12/1999 n. 507) Dispositivo: multa Lire 300.000 (pari a _ 154,94)


4) 28/03/1992 Decreto penale del GIP Pretura di S. esecutivo il 01/10/1993 1° reato emissione di assegni a vuoto art. 16 n. 2 RD 21/12/1993 n. 1736 (commesso il 02/08/1990) - reato depenalizzato/abrogato (D.Lvo 30/12/1999 n. 507) Dispositivo: multa Lire 400.000 (pari a _ 206,58)


5) 18/11/1994 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444,445CCP) della Pretura di S. irrevocabile il 05/01/1995 1° reato emissione di assegni a vuoto continuato Art. 81 CP, art. 16 n. 2 RD 21/12/1993 n. 1736 (commesso il 20/08/1990) Reato depenalizzato/abrogato (D.Lvo 30/12/1999 n. 507) Dispositivo: multa Lire 800.000 (pari a _ 413,17)


6) 17/02/1997 Sentenza della Corte di Appello di F. irrevocabile il 12/04/1997 - conferma della sentenza emessa in data 27/02/1196 dal Tribunale di S. 1° reato Sequestro di persona continuato Art. 81, 605 CP (commesso il 17/11/1994) Circostanza: Art. 62 bis CP Dispositivo: Reclusione mesi 4 giorno 15 Benefici: Sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 CP


In merito alla nostra comunicazione di avvio di procedimento di divieto di esercizio dell'attività di noleggio senza conducente il Signor XY ha presentato le seguenti osservazioni:


1) La comunicazione della Prefettura non riporta, né fa alcun riferimento a quale sarebbe venuta a mancare delle condizioni obiettive richieste dall'art. 11 TULPS, né indica per quali delle ragioni di natura discrezionale il Signor XY non dovrebbe godere dei requisiti previsti dall'art. 11 TULPS, ma si limita esclusivamente ed in maniera apodittica a riportate che " il Signor XY non gode dei requisiti previsti dall'articolo 11 TULPS per il rilascio dell'autorizzazione in questione";


2) Che il Signor XY, ben coscio dei propri - risalenti - precedenti penali ritiene di poter godere dei requisiti ex art. 11 TULPS in ragione della nota onorabilità nello svolgimento della propria attività di piccolo imprenditore;


3) Che la revoca della licenza per lo svolgimento dell'attività di Noleggio senza conducente comporterebbe la cessazione della attività della SRL XXXXXX con ciò premesso pertanto chiede l'archiviazione del procedimento.


Tenuto conto delle motivazioni comunicate dal Signor XY e che i primi 5 provvedimenti riportati nella banca dati del Casellario giudiziale sono reati depenalizzati e che il 6° ha avuto il beneficio della condizionale e che comunque è stato commesso circa 16 anni fa (17/11/1994) e che la sentenza è stata emessa 13 anni fa (12/04/1997) si riterrebbe di dover accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento presentata dal Signor XY. E' legittima la nostra intenzione ? In caso contrario quali sono le motivazioni da esporre al Signor XY ?
Si ringrazia per la collaborazione.


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