Ricorso e deduzioni tecniche
Fermo restando il contenuto del comma 2 dell’art. 203 del vigente codice della strada relativamente ai ricorsi presentati al Prefetto per violazioni alle norme del codice della strada, ”il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso”, formulo il seguente quesito.
Sicuramente è il Responsabile dell’ufficio a dover trasmettere gli atti e le deduzioni tecniche ma, le deduzioni tecniche non sarebbe corretto che venissero istruite, redatte e circostanziate da parte dell’agente accertatore, ossia da colui che conosce tutte le vicende del verbale, ossia tutte le situazioni oggettive e soggettive che lo hanno portato a sanzionare? La domanda sorge dalla consuetudine (a mio modesto avviso scorretta anche dal punto di vista della legittimità del procedimento amministrativo) dove spesso succede che le contro deduzioni tecniche vengono redatte e firmate da soggetti terzi rispetto al verbalizzante. Ci sono circolari del Ministero dell’Interno o giurisprudenza che esaminano la questione?
Ringrazio.
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