Violazioni e sanzioni nei confronti di chi esercita attività di estetista
Abbiamo ricevuto n. 2 relazioni da parte dei NAS relative ad ispezioni in centri estetici eseguite nel nostro territorio.
In entrambe le relazioni è emerso che al momento del controllo non erano presenti i direttori tecnici.
I titolari hanno anche riferito di non aver mai comunicato al Comune il nominativo del secondo direttore tecnico.
I Nas in uno dei due centri hanno anche accertato la presenza di 5 box, non tutti con lavabo, oltre che la presenza di elettrodomestici (doccia solare e pressoterapia) per i quali non venivano rinvenuti relativi manuali, schede tecniche e ultimi rapporti di manutenzione, poiché, a dire del titolare, sarebbero stati smarriti a seguito di un’alluvione. Inoltre, veniva appurato che le modalità di sterilizzazioni avvenivano con le sfere di quarzo senza l’utilizzo di prodotti chimici.
I Nas concludevano i rapporti chiedendo al Comune e all’Azienda ULSS, ognuno per la propria competenza, di valutare azioni correttive e/o procedere ai provvedimenti del caso.
Nessuna sanzione inflitta.
Chiamati telefonicamente da questo Comando, i Nas ribadivano che spettava al Comune, secondo relativo regolamento comunale, determinare sui casi.
Domanda:
Il nostro regolamento nulla dice sull’assenza del direttore tecnico. Spetta al Comune irrogare l’eventuale sanzione? Quale normativa violata e secondo quale legge delega?
Sulle modalità correttive da imporre (…presenza di 5 box…omissis) si chiede se sia competenza del Comune o se debba intervenire l’Ulss.
Grazie
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