Accertamenti amministrativi
Il personale appartenente all’ufficio Ambiente dell’ente Provincia di Mantova ha sempre proceduto fino ad oggi, anche in virtù di quanto sancito dall’art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, alla contestazione delle violazioni amministrative previste dal citato decreto legislativo, previo compimento dei prodromici atti di accertamento (es. verbali di sopralluogo), nonché alla conseguente redazione dei verbali di accertamento e degli eventuali atti e/o provvedimenti (es. diffida).
Si evidenzia che il suddetto personale veniva nominato Agente Accertatore con determinazione dell’ente per l’espletamento degli accertamenti e delle attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge n.689/81, allo stesso veniva rilasciata una tessera di riconoscimento conforme al modello approvato da Regione Lombardia e veniva, altresì, corrisposta l’indennità di vigilanza in misura ridotta prevista dal vigente C.C.N.L., di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL Enti Locali del 6.7.1995, come modificato dall’art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.
Si precisa che, a parere di chi scrive, il succitato personale riveste, in virtù dell’esercizio della pubblica funzione amministrativa svolta comprensiva, tra l’altro, della formazione di atti manifestanti la volontà della pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi di quanto sancito dall’art. 357 c.p..
Tuttavia, con Deliberazione del Consiglio Provinciale atto n. 29 dell’1.08.2023 è stato istituito il Corpo di Polizia Locale Provinciale, pertanto, l’ente in parola ha assunto la decisione di cessare la corresponsione della suddetta indennità nei confronti del personale in argomento ritenendo che la stessa sia sempre stata impropriamente corrisposta.
In tal senso, si è espressa anche l’ARAN con l’orientamento applicativo RAL 1301 determinando che: “L’indennità di cui all’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001, “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n.469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
L’indennità in parola, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).
…. Omissis ….
Relativamente all’indennità prevista dall’art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall’art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, si deve evidenziare che essa è un’indennità professionale che poteva e può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell’area della vigilanza, per il solo fatto del profilo posseduto, anche se non svolge le funzioni di cui all’art.5 della L.n.65/1986 e a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.
Pertanto, non era e non è possibile l’estensione della stessa anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita.
Neppure era ed è possibile l’estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell’area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza. Il punto è un altro: se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell’area della vigilanza non aveva e non ha alcun diritto alla richiamata indennità (ad esempio, è stata sempre esclusa l’erogazione della indennità di cui si tratta agli ausiliari del traffico e della sosta).
La nozione, abbastanza restrittiva, di personale dell’area della vigilanza, pertanto, è quella ricavabile dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.3.1999 (particolarmente rilevante perché attiene all’aspetto fondamentale di ogni contratto collettivo di lavoro e cioè il sistema di inquadramento del personale), secondo la quale deve intendersi tale: “…. il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ….”.
Inoltre, la stessa dichiarazione congiunta evidenzia anche la necessità del secondo requisito per cui deve trattarsi di personale: “… al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all’art.37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.8 del CCNL del 16.7.1996.”
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di chiarire se tra le mansioni previste nel contratto di lavoro sottoscritto dal personale dipendente assegnato all’ufficio Ambiente della Provincia di Mantova rientri anche il dovere di procedere, in relazione al D.Lgs. n. 152/2006 e smi, agli atti di accertamento di cui agli artt. 13,14,15 e 17 della Legge n. 689/81 nonché alla conseguente verbalizzazione delle sanzioni amministrative accertate, senza quindi l’obbligo di procedere alla nomina di agente accertatore oppure se, al contrario, tale nomina sia da ritenere imprescindibile per l’espletamento delle suddette attività.
Vuoi visualizzare la risposta del quesito?
Acquista il quesito