mercoledì, 7 maggio 2025
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14 aprile 2025

Sanzioni in area aeroportuale

L’ENAC dell’aeroporto di (omissis) ha emesso una nuova ordinanza per la disciplina della circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico dell’aeroporto di Milano-Linate.

Tra le varie norme di comportamento, obblighi e divieti, ha anche disciplinato delle corsie riservate ad alcune categorie di veicoli (bus, taxi invalidi e pubblica utilità) ed ha specificato che le violazioni in dette aree sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 1 comma 3, della legge n. 33 del 22 marzo 2012.

Leggendo la norma, essa stabilisce che l’ENAC può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza e chi viola dette prescrizioni, è soggetto a delle sanzioni stabilite dal comma 3 dell’art. 1.

Al comma 4 stabilisce altresì, che per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui all’articolo 1 della suddetta legge, si applicano le norme del Titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

Visto il riferimento al Titolo VI è chiaro che segue l’iter del CdS, ma non è chiara la destinazione dei proventi.

I proventi delle sanzioni sono di competenza del comune e quindi vengono assoggettate alla regolamentazione dell’art. 208 del CdS in tutto e per tutto (compresa la contabilità finanziaria e divisione dei proventi) o seguono altre norme come per le altre violazioni extra codice della strada?

Per la registrazione nel nostro database si può usare la stessa numerazione del CdS o è meglio registrarle a parte come extra CdS?

Si ringrazia per la risposta.

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