giovedì, 22 maggio 2025
spinner
28 febbraio 2025

Impianti pubblicitari

Buongiorno,

a seguito di accertamento relativo alla installazione di un impianto pubblicitario privo di  targhetta identificativa su strada statale ubicata in centro abitato, considerato che dall’ufficio SUAP non veniva comunicato il rilascio di alcuna autorizzazione, si procedeva a contestare la violazione di cui all’art 23 del CdS a carico del soggetto pubblicizzato e contestuale diffida per la rimozione dell’impianto.

Successivamente perveniva richiesta di annullamento di autotutela del verbale notificato da parte della ditta che si dichiarava responsabile della installazione poiché dalla stessa era stata precedentemente presentata una SCIA con N.O. ANAS e N.O paesaggistico e successivamente una comunicazione di inizio lavori che venivano iniziati a seguito dell’inerzia del Comune.

Considerato il ruolo della Polizia Locale nel controllo degli impianti pubblicitari a tutela della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione stradale a garanzia della legittimità dell’impianto installato questo Ufficio ritiene che, nella materia, non possa operare la SCIA ed il SILENZIO-ASSENSO  in quanto l’art. 19 della legge 241/1990 come novellato dalla legge 122/2010, contiene una serie di esclusioni riguardo all’ operatività della SCIA tra cui i procedimenti che attengono alla pubblica sicurezza ed alla pubblica incolumità. Tale tesi è sostenuta anche da numerose sentenze (T.A.R. Campania, sentenza n. 1355/2012, Cassazione civile, sez. II, 1° marzo 2007, n. 4869, Cassazione civile, sentenza del 19 settembre 2011, n. 1910, Cassazione civile, sentenza n. 4045/2011, Cassazione civile, sentenza n. 23340/2009, e parere del Ministero del trasporti del 5.10.2011, n. 4928).

Peraltro il regolamento comunale prevede solo il rilascio dell’autorizzazione quale titolo necessario.

Premesso che in ogni caso il richiedente al momento è soggetto estraneo alla violazione poiché non destinatario di notifica del verbale, si chiede un Vs. parere in merito anche relativamente alla sola mancanza della targhetta identificativa comunque sanzionata ai sensi del c. 11 dell’art. 23. Si ringrazia.

Vuoi visualizzare la risposta del quesito?

Acquista il quesito