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02 dicembre 2009

Modalità invio comunicazioni art. 126 bis c.d.s.

L'art. 126bis comma 2 cita che "Omissis......; nel caso di mancata indentificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 gg. dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione".


In virtù del dettato del presente articolo si richiede se è possibile inviare direttamente all'organo di polizia che procede tali dati mezzo fax,  email o per posta. Qualora lo fosse, passi per l'invio mezzo fax o e-mail in quanto presente una ricevuta di consegna, nel caso di invio per posta è indispensabile l'invio con posta tracciabile? E' esperienza diretta che un cittadino, dopo aver ricevuto verbale di violazione ex art. 126bis/2^ per mancata presentazione dati, dicesse che i dati li aveva inviati utilizzando però la posta prioritaria e che la busta fosse poi stata smarrita dalle Poste. Il cittadino a sua difesa ha  compilato  un modello  disponibile presso gli Uffici Postali in caso dismarrimento di corrispondenza e a fronte di tale autocertificazione  il Giudice di Pace ha accolto quindi l'opposizione. Preso atto che il fine della norma è la decurtazione di punteggi, che poi è avvenuta, esiste quindi, come sopra già richiamato, un richiamo legislativo  in materia di spedizione tracciabile di tali dati ex art. 126bis/2^  ma non solo?

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