venerdì, 3 maggio 2024
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14 novembre 2022

Licenza ex art. 80 tulps

Commercio

Un bar ristorante vorrebbe organizzare serate danzanti sotto una tensostruttura rimovibile esterna con superficie < 100 mq, allestendo un piccolo palco e modificando di fatto la planimetria del locale (che normalmente non prevede tale spazio esterno), senza strutture fisse per lo stazionamento del pubblico. La fattispecie, in astratto, consentirebbe pertanto di evitare le verifiche della CCV, ovvero la presentazione della relazione sostitutiva, redatta da professionista abilitato, attestante una capienza in spazio circoscritto non superiore alle 200 persone (art. 141 Regio Decreto 635/1940).

L’articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto del Ministero degli Interni del 19/08/1996, al ricorrere di tale scenario “open area” senza strutture per la collocazione o la perimetrazione del pubblico, imporrebbe pertanto, ai fini del rilascio della tipologia di licenza oggetto di istanza, la sola verifica del corretto montaggio del palco, la presentazione della dichiarazione di efficienza dei presidi antincendio, nonché il rilascio della certificazione di allestimento alla regola dell’arte di eventuali impianti elettrici provvisori, emessa da professionista abilitato ai sensi di legge.
L’allestimento, tuttavia, è localizzato all’interno di un cortile interno che, quantunque non provvisto di copertura con tetto, è delimitato su tutti i lati da mura perimetrali, forniti di varchi di accesso e di uscita.

Si richiede un parere in merito:

la perimetrazione dell’area privata, determinata dalla muratura che ne delimita l’intero sedime, configura di fatto uno spazio al chiuso in riferimento ai profili presidiati dal DM 19/08/1996?
Se si depone per quest’ultima interpretazione, l’allestimento dovrebbe
pertanto essere assoggettato alle medesime verifiche previste per gli spazi al chiuso, in relazione agli aspetti che rilevano per la prevenzione incendi e la sicurezze, ove la capienza attestata dal tecnico incaricato non superi le 200 persone non sarà necessario convocare la CCV ma basterà la relazione del tecnico.

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