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22 maggio 2022

Idoneità alloggio e ospitalità

L’attestazione di “idoneità alloggio” viene rilasciata per vari casi: rinnovo o rilascio permesso di soggiorno/ricongiungimento familiare/assunzione al lavoro. Nell’attestazione viene indicato il numero massimo di persone che possono abitare (residenti o ospiti) nell’immobile e va presentata dal proprietario  o dal locatario.  

Nel 2008 il Sindaco aveva emesso ordinanza (ai sensi art. 54  del DLvo 267/2000) con la quale ordinava :

1) a chiunque ospiti un cittadini straniero non comunitario, di allegare alla comunicazione di ospitalità il certificato di idoneità alloggio

2) il divieto di ospitare persone, al disopra del numero previsto dal certificato di idoneità all’alloggio, per un periodo superiore ai trenta giorni

3) obbligo di comunicare entro 48 ore la cessazione di ospitalità.

Per quanto sopra si chiede :

* nel caso di presentazione comunicazione di ospitalità di cittadino extracomunitario per un periodo di oltre trenta giorni,  deve essere allegato il certificato di idoneità alloggio (nel caso le 48 ore non sarebbero rispettate).

* nel caso il cittadino straniero ospitato superi il numero massimo previsto dal certificato di idoneità all’alloggio si ha comunque l’obbligo di ricevere la comunicazione di ospitalità?

*  la dichiarazione di ospitalità ha una scadenza ?

Infine, capita  alcune volte che cittadini comunitari presentino comunicazione di ospitalità poiché non avendo residenza in Italia, tale comunicazione si rende necessaria per accedere a visite mediche o altro. Si ha l’obbligo di riceverla?

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