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05 giugno 2009

Certificato assicurativo e art. 180 c.d.s.

L'art. 16 del D.P.R. n°973 del 24.11.70 (regolamento di esecuzione della legge n°990 del 24.12.69) cita "il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio. Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art.7, quarto comma, della legge".
Nel caso in cui durante un controllo venga presentata la quietanza di pagamento del premio ma non il certificato assicurativo, va applicata la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S.?
Nel caso in cui durante un controllo venga presentata fotocopia o fax del certificato assicurativo emesso dalle assicurazioni on-line, va applicata la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S.?
Grazie.
Distinti saluti

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