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26 giugno 2019

Strada a doppio senso (parziale) - dimensioni minime

Per quanto ho accertato non è prevista da alcuna norma una larghezza minima della carreggiata per le strade a doppio senso di circolazione ma è l'ente proprietario della strada, competente alla regolamentazione della circolazione, che, sulla base dell'interesse pubblico, e a seguito di attenta valutazione di alcuni elementi che caratterizzano la circolazione (l'intensità del traffico, la necessità di garantire un doppio senso di marcia, al posto di un senso unico, la presenza di utenti deboli della strada, ciclisti e pendoni, in numero rilevante o meno, decide, appunto, la modalità di regolamentazione della circolazione su ciascuna strada (se a senso unico o a doppio senso di marcia).

Esiste, però, un limite minimo di larghezza delle corsie di marcia. Infatti, a norma dell'articolo 140, regolamento di esecuzione del c.d.s., la larghezza delle corsie, deve essere scelta tra i moduli 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m, riducibili a 2,5 m negli attestamenti delle intersezioni urbane (purché la corsia non sia percorsa dal trasporto pubblico o dal traffico pesante). Inoltre, il decreto ministeriale 5 novembre 2001, concernente "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" prevede:
"   Una  larghezza minima della corsia di marcia di mt 3,50
"   Una larghezza del marciapiede non inferiore a mt. 1,50

Ora, su un tratto viario secondario afferente solo limitati civici, con scarsissimo traffico veicolare, abbiamo istituito il senso unico di marcia per i soli veicoli dei non residenti atteso la "disagevolezza" di un percorso alternativo.

E' possibile atteso che non sono ovviamente tracciate le corsie di marcia ma solo la carreggiata derogare ai limiti dimensionali di cui sopra.

Grazie

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