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30 settembre 2015

Art. 11 DPR 503/96

Spett. Redazione,


l'art. 11 del D.P.R. n°503/1996 prevede che "Alle persone detentrici del contrassegno di cui al comma 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta dei veicoli al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta".


Poichè il D. lgs. 285/1992 è precedente al citato D.P.R. e nella sua stesura la terminologia adottata non sembra contemplare il concetto si segnaletica permanente, si verifica che alcuni interpretino il significato di permanente con l'attuale 0 - 24 (riferito al pannello integrativo di cui al modello II 3/a art. 83 del Reg. Es. che nel vecchio CdS corrispondeva al pannello integrativo "permanente") ed altri col significato di segnaletica fissa (distinguendola dalla mobile o temporanea di cantiere). Si richiede pertatno di avere una interpretazione circa il concetto di permanente o temporaneo epresso dal D.P.R. 503/96 in relazione al D. Lgs. 265/92.


Grazie

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