Ordinanza di demolizione e sgombero bestiame
In data 12/8/2014 l'ufficio tecnico comunale ha emesso un'ordinanza di rimessione in pristino che riguardava la demolizione di alcuni manufatti abusivi in legno, box in lamiera e strutture aperte, utilizzate per il ricovero e l'allevamento di animali (stalle, depositi, piccolo ufficio) il tutto avente una superficie totale di circa 165 mq.
Tali manufatti presentavano le seguenti difformità:
a) interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 (difformità sono sanzionate ai sensi dell'art. 167 dello stesso D.Lgs. n° 42/2004);
b) interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire (difformità punibile con l'applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n° 380/2001);
c) edificazione in contrasto con le disposizioni geologiche vigenti (classe di fattibilità 4^ - con gravi limitazioni e vincolo idrogeologico).
La predetta ordinanza doveva essere attuata entro 180 giorni dalla notifica della medesima avvenuta il 12/8/2014 e pertanto entro il 12/2/2015.
In data 23/2/2015 è stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione riscontrando che sui terreni interessati permanevano tutte le strutture che avrebbero dovute essere demolite oltre agli animali in esse ricoverati.
Preso atto dei contenuti dell'art. 31 (commi da 3 a 4 quater) del D.P.R. n° 380/2001 e dell'art. 167 comma 4° del D. Lgs n° 42/2004, s'intende proseguire l'iter nel seguente modo:
- notifica agli interessati e comunicazione al prefetto del verbale di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire (art. 31 commi 3 e 4 del D.P.R. n° 380/2001);
- acquisizione di diritto delle aree interessate nel patrimonio comunale;
- irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 _ prevista dall'art. 31 comma 4bis del D.P.R. n° 380/2001 in quanto gli immobili interessati dall'abuso sono localizzati in aree a rischio idrogeologico.
A questo punto si dovrebbe l'iter prevede che venga disposta d'ufficio la demolizione ai sensi dell'art. 167 - comma 3° del D.Lgs. n° 42/2004 e dell'art. 41 del D.P.R. n° 380/2001.
Considerata la permanenza, negli immobili oggetto di ordinanza di demolizione, di animali di diversa specie (vitelli, vacche, asini ed animali da cortile) ci si chiede con quale meccanismo (ed ai sensi di quali normative) si possa procedere allo sgombero degli immobili dal bestiame per poter successivamente provvedere all'esecuzione della demolizione dei manufatti realizzati abusivamente.Si rimane in attesa di risposta e nel ringraziare si porgono distinti slauti.
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