Art. 17 legge 689/1981 - obbligo del rapporto
L'Ufficio Legale del Comune sostiene che l'organo di polizia che accerta violazioni per le quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa in denaro, oltre ad inviare copia del verbale all'autorità destinataria delle somme e competente ad emettere ordinanza ingiunzione o archiviazione (nel nostro caso il sindaco), successivamente deve, a pena di nullità dell'atto, trasmettere anche "rapporto" in ottemperanza all'art. 17 della legge 689/81. Io sostengo, e tutti gli organi di polizia si comportano in tal modo che la trasmissione del verbale di accertamento corredato delle prove dell'avvenuta notifica, soddisfa i presupposti di cui all'art. 17 e che non occore trasmettere nulla oltre all'atto di accertamento avendo l'autorità destinataria tutti gli elementi per poter agire nelle previsioni della legge 689.
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