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24 agosto 2009

ADR, dispositivi ABS e freno rallentatore

Gentile redazione sottopongo il presente quesito riferito all'applicazione delle disposizioni ADR che prevedono dal 1/1/2010 l'obbligo di avere installato su tutti i veicoli che trasportano merci pericolose ( es. gasolio da riscaldamento ) i dispositivi di frenatura ABS e freno rallentatore.


La normativa ADR  capitolo 9.2 al 9.2.1.1. recita :  per tutti i veicoli diversi da EX/II , EXIII, FL , OX e AT ( sigle che dovrebbero comparire sulle carte di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose se immatricolati secondo le normative ADR ) le prescrizioni di frenatura si applicano a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1997 . La tabella riepilogativa e le note a commento della tabella , nella colonna veicoli FL ( quella riguardante i veicoli che trasportano materiali infiammabili con punto di infiammabilità superiore a 61° come appunto , ad es., il gasolio da riscaldamento) riporta che dal 1 /1//2010 tutti i veicoli a motore ( e quindi si presume anche quelli immatricolati prima del 30/6/1997 ) dovranno soddisfare le prescrizioni tecniche del Regolamento CEE con l'obbligo , in buona sostanza, di montare dal 1/1/2010 il dispositivo ABS freno rallentatore.


La domanda quindi è la seguente : quali automezzi che trasportano materie infiammabili riconducibili alla categoria FL ( alcuni veicoli ho visto che non hanno le sigle iscritte nella carta di circolazione e tuttavia sono stati regolarmente immatricolati nel passato per trasporto materie infiammabili , mi riferisco a veicoli con oltre 20 anni di vita ) sono tenuti ad essere dotati e quindi obbligati a montare di fatto tali dispositivi (ABS freno rallentatore )? Tutti i veicoli o solo quelli immatricolati dopo il 30 giugno 1997 ? Ringrazio per la risposta e mi complimento per la puntuale e professionale attività di consulenza ai quesiti posti.

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