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01 febbraio 2012

ART. 86 TULPS e apparecchi da gioco

Commercio

Nel corso degli ultimi mesi, sono pervenuti al competente servizio del Comune diversi rapporti e verbali di contestazione della locale Questura, relativi ai controlli effettuati presso i pubblici esercizi, sulla regolare presenza degli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 lett.a) del TULPS, dai quali risulta che sono stati sanzionati per "non avere dimostrato il possesso della licenza ex art 86 TULPS ovvero ex art 88 TULPS".


Tutti i rapporti e verbali sono relativi a pubblici esercizi che avendo regolarmente presentato al Comune la DIA o SCIA per la somministrazione alimenti e bevande, a parere dello scrivente sono da ritenersi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS anche all'installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici per giochi leciti, non sussistendo la necessità di alcun atto autorizzatorio (anche DIA o SCIA) ulteriore.


A fronte di tali rapporti e verbali, il sopraindicato servizio comunale ha trasmesso alla locale Prefettura, a sostegno della correttezza dell'anzidetta impostazione, alcune considerazioni e interpretazioni della normativa vigente, così sintetizzate :


dal combinato disposto delle seguenti disposizioni normative, art. 86 comma 3 e art. 110 comma 3 TULPS (nelle nuove formulazioni introdotte dalla l. 23.12.2005 n.266), art. 21 comma 2 della legge regionale Emilia Romagna n.14/2003 (disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande), art. 152 Regolamento TULPS e art. 19 Legge 241/90, i pubblici esercizi che abbiano presentato regolare D.I.A. o S.C.I.A. per somministrazione alimenti e bevande presso i competenti uffici comunali, sono da ritenersi autorizzati, conseguentemente, anche ai sensi dell'art. 86 del TULPS; dal 1° gennaio 2006, tali pubblici esercizi possono installare e gestire apparecchi e congegni automatici e semiautomatici per giochi leciti, non sussistendo la necessità di alcun atto autorizzatorio (anche DIA o SCIA) ulteriore.


(In tal senso, vedasi anche la Risoluzione della Direzione Generale del M.I.S.E. n. 20918 del 6.03.2009 ). Gli esercenti dovranno invece presentare D.I.A. o S.C.I.A. per dichiarare la presenza nel pubblico esercizio dei c.d. giochi alternativi, come previsto dal Decreto Ministero Finanze 27.10.2003, oltre ad esporre la tabella dei giochi proibiti.

Ciò nonostante, continuano a pervenire nuovi rapporti e verbali analoghi da parte sia della locale Questura che di AAMS, quasi a conferma di una errata interpretazione e/o prassi rispetto alla normativa dei giochi leciti.
Con la presente sono, pertanto, a chiederVi un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa vigente e della prassi finora adottata dagli Uffici del Comune in materia di giochi leciti.
Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, invio i più cordiali saluti.

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